Dipendenti pubblici: aggiornata la procedura dell’accertamento sanitario
INPS – 5 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiA fronte delle ultime interpretazioni dell'agenzia delle entrate i compensi erogati a titolo di indennità di risultato alle posizioni organizzative e i premi incentivanti erogati ai dipendenti nel corso del 2021, ma riferiti al 2021 sono soggetti a tassazione separata. La stessa regola vale anche per L'INDENNITA ART. 70-QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 prevista per i responsabili di servizio relativa all'anno 2020, ma pagata per esigenze dell'amministrazione nel corso del 2021.
Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle entrate, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono oppure qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica, in altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione debba avvenire in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione.
Conseguentemente nel caso di indennità in cui la erogazione avvenga fisiologicamente nell’anno successivo a quello cui si riferisce, nel rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi, la prestazione la tassazione deve essere quella ordinaria.
Rientrano nel regime della tassazione separata secondo l’art. 17, comma 1, lettera b) del testo unico sulle imposte sui redditi gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. In questi casi, secondo l’agenzia delle entrate, non deve essere effettuata nessuna indagine “in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi”.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che le indennità indicate nel quesito, erogate secondo la tempistica indicata rientrino nell’ambito del ritardo fisiologico che non consente di ricondurre le medesime erogazioni alla tassazione separata.
La risposta all’interpello n. 223 del 29.3.2021 cui si riferisce il quesito chiarisce, in linea peraltro con i precedenti orientamenti dell’agenzia (contrariamente a quanto si era ipotizzato “a caldo”) la tassazione separata può essere riconosciuta esclusivamente ad emolumenti erogati per condizione giuridica sopravvenuta come per esempio l'ipotesi di un accordo contrattuale successivo al periodo di riferimento.
16 luglio 2021 Angelo M. Savazzi
INPS – 5 giugno 2025
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Consiglio di Stato, Sezione II - Ordinanza 26 maggio 2025, n. 4547
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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