Fasi riscossione ordinaria e coattiva del servizio idrico

Risposta al quesito del dott. Gianluca Russo

Quesiti
di Russo Gianluca
13 Aprile 2021

DOMANDA:
Alla luce della recente normativa che disciplina l'applicazione dell'accertamento esecutivo patrimoniale si chiede di capire, ad oggi, quali sono dettagliatamente le fasi da seguire per la riscossione ordinaria e coattiva del servizio idrico gestito direttamente dal comune e l'applicazione di eventuali sanzioni per omessi pagamenti. 
 

Risposta

RISPOSTA:
In merito a quanto richiesto, si rammenta che l’entrata in vigore della riscossione “rafforzata” di cui alla legge  n.160/2019 segna un’ importante cambio di rotta per  le entrate degli enti indicate nel comma 792 dell’articolo 1, che saranno oggetto di riscossione con avvisi di accertamento emessi dal 1 gennaio 2020. Tale importante novità, coinvolge per la prima volta, anche il  mondo delle entrate patrimoniali, già da tempo oggetto di riscossione mediante ingiunzione o cartella. Invero, le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a) del comma 792 emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere …

La riscossione rafforzata quindi, riguarda anche l’avviso di accertamento relativo agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali incluso il canone idrico, s’intende (che rientra tra le entrate patrimoniali di diritto privato)
Ciò premesso, si rammenta che i predetti atti, possono essere emessi solamente dagli enti indicati dal comma 784 e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52 comma 5 lettera b) del d lgs 446/97 e di cui al comma 691 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 ovvero:
Gli enti province, comuni, città metropolitane, unioni, comunità montane e consorzi tra enti locali;
i soggetti affidatari di cui alla lettera b) comma 5 dell’articolo 52 del d lgs 446/97: società iscritte all’albo della riscossione, operatori stati membri UE, società interamente pubbliche, società miste;
i soggetti affidatari del comma 691 dell’articolo 1 della legge 147/2013 concessionari della tassa rifiuti  ovvero della tariffa corrispettiva, che alla data del 31 dicembre 2013, risultavano affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della Tari.

Con la procedura della riscossione potenziata, il titolo accertativo dovrà essere munito della formula esecutiva e precettiva, costruito nel rispetto della disciplina per l’accertamento del credito prevista dalle norme che reggono la singola entrata. 

A tal proposito, per le entrate patrimoniali di diritto privato, la richiesta di adempimento, l’avviso di messa in mora, la diffida ad adempiere, caratterizzate fino ad oggi da una debolezza sostanziale a causa della carenza di un titolo esecutivo privatistico idoneo a definire la certezza liquidità ed esigibilità del credito, in un rapporto paritario tra le parti, potranno essere propedeutici alla costruzione dell’avviso di accertamento esecutivo. 
Il nuovo contenuto essenziale quindi degli atti sopra elencati, che si aggiunge alle caratteristiche proprie 
della fase accertativa di ogni singola entrata, prevede di indicare PER LE ENTRATE PATRIMONIALI:
l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, per le entrate patrimoniali;
in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si tratta della norma che inquadra nel rito ordinario di cognizione le controversie relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata (l’ente oppure l’iscritto all’albo o la società pubblica)
In merito all’applicazione delle sanzioni, si richiama quanto sancito da ARERA nella delibera n. 311/2019/R/idr:
In caso di mancati pagamenti per la fornitura dell’acqua, la delibera prevede modalità standard per la messa in mora, con la rateizzazione degli importi da pagare, i casi in cui si verifica la sospensione o disattivazione della fornitura e la risoluzione del contratto, con il fine di salvaguardare le utenze vulnerabili in stato di disagio economico sociale e quelle pubbliche non disalimentabili, alle quali cioè non può essere interrotto il servizio, come gli ospedali e le scuole.
Nel caso di utenze domestiche e di soggetti non vulnerabili, a seguito della messa in mora dell’utente per mancato pagamento della bolletta dell’acqua, la sospensione della fornitura del servizio idrico potrà essere disposta solo dopo il mancato pagamento di fatture per importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, quando è tecnicamente possibile, solo successivamente alla limitazione del flusso dell’acqua fornita, assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale di 50 litri per abitante al giorno.
La disattivazione della fornitura dell’acqua, con risoluzione del contratto, potrà avvenire solo nel caso in cui venga manomesso il misuratore, dopo la limitazione e o sospensione del servizio nel corso della mora, o nel caso in cui gli stessi utenti non abbiano pagato la morosità pregressa.
Per quanto riguarda, invece, le utenze condominiali, il gestore del servizio idrico non potrà limitare, sospendere o disattivare la fornitura d’acqua se sia stato pagato almeno metà dell’importo dovuto in un’unica soluzione entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora. Altre misure potranno essere prese dal gestore se l’utenza condominiale non effettui il saldo delle bollette entro i successivi sei mesi.
Se il gestore avesse affermato l’impossibilità di intervento per la limitazione o disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali morose, ma l’Ente di governo ne avesse invece accertato la fattibilità tecnica, sarà lo stesso ente ad applicare le specifiche penali e darne comunicazione ad Arera.
In caso di messa in mora degli utenti inadempienti nel pagamento della bolletta dell’acqua, i gestori del servizio dovranno garantire la rateizzazione degli importi in mora su 12 mesi, informando in modo chiaro l’utente sui tempi e le modalità per ottenerla. La procedura dovrà essere dunque trasparente. Ad esempio, la dichiarazione di messa in mora dovrà essere effettuata almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un sollecito bonario, allegando il bollettino per il pagamento.
Una volta pagati gli importi dovuti, con il saldo da parte dell’utente che era stato dichiarato moroso, il gestore del servizio idrico avrà l’obbligo di riattivare la fornitura dell’acqua – nel caso in cui fosse stata limitata, sospesa o disattivata – entro due giorni feriali dall’attestazione dell’avvenuto pagamento. Poi, in caso di mancato rispetto delle regole sono previsti indennizzi automatici da 10 a 30 euro.

Dr. Gianluca Russo    12/04/2021


 

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