Rifiuto fattura elettronica

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
01 Marzo 2021

Abbiamo ricevuto la fattura elettronica con importo errato in funzione dell'impegno, nel rifiutarla quale casistica tra quelle attualmente vigenti dobbiamo scegliere?

Risposta

Il decreto 24 agosto 2020, n. 132, ha regolamentato le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche riducendo le casistiche specifiche a 5 (cinque) casi contemplati dal comma 1 dell’art. 1, ossia:

  1. fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
  4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;
  5. omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il comma 2 del citato art. 1, inoltre, aggiunge che: “Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Nel caso in esame, si ritiene che l’importo erroneamente indicato in fattura possa essere “corretto” mediante emissione della nota di variazione da parte del fornitore e pertanto [l’Ente] non possa provvedere al rifiuto della stessa, bensì debba attendere l’emissione di una N.C. da parte del fornitore a norma dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

19 febbraio 2021           Mario Petrulli

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