Trasferimento residenza e scioglimento convivenza

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
15 Febbraio 2021

Una cittadina residente e convivente con altro cittadino residente, ha annunciato che chiederà il trasferimento di residenza presso altro Comune.

Si chiede se la convivenza si scioglie automaticamente oppure se, quando verrà trasmessa la comunicazione dall'altro Comune di iscrizione anagrafica, si dovrà porre in essere qualche adempimento ai fini dello scioglimento della convivenza.

Risposta

Per “concludere” la convivenza di fatto potrebbe essere sufficiente compilare un modulo (può essere una semplice dichiarazione autenticata o fatta pervenire con copia del documento d’identità allegato)  dichiarandone, appunto, la cessazione e farlo pervenire in anagrafe.

Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato. In questo caso è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto (se esistente).

Secondo la legge, due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, possono essere conviventi di fatto a determinate condizioni.

Essere maggiorenni.

Essere unite tra loro in modo stabile da un legame affettivo di coppia, non importa se eterosessuale oppure omosessuale.

Essere unite anche da un rapporto di reciproca assistenza morale e materiale.

La coppia deve considerare l’unione come una stabilità, ci deve essere la seria intenzione di sostenersi e aiutarsi a vicenda, al di là della semplice attrazione e di sentimenti che possono essere passeggeri.

Non avere rapporti di parentela, affinità o adozione, che sono rapporti affettivi diversi rispetto a quello che giustifica una convivenza di fatto.

Non essere unite da un matrimonio o da un’unione civile, riservata alle coppie omosessuali.

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire quindi nei seguenti casi:

  1. d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile
  2. su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).

Nel caso di richiesta di cancellazione formulata da una sola delle parti interessate, il Comune provvederà a inviare una comunicazione all'altro componente ai sensi della legge 241/90.
Devo però fare una considerazione a mio avviso non inutile. Quando la legge parla di vincolo affettivo, parla anche di intenzione di sostenersi e aiutarsi a vicenda, al di là della semplice attrazione e di sentimenti che possono essere passeggeri.
Questo non aiuta certamente a chiarire perché due persone non possano essere conviventi di fatto alla pari di due soggetti uniti civilmente seppur non coabitanti.
Altro aspetto potrebbe consistere in uno spostamento dovuto a motivi lavorativi che implichino anche l’obbligo di residenza. Es. un cittadino di Milano, convivente con altra persona deve recarsi a lavorare nel Principato di Monaco. In questo caso, in tale Stato è obbligatorio non essere distanti oltre 100 km dal posto di lavoro da dimostrare con certificato di residenza.
In ogni caso, considerato che la giurisprudenza non è norma applicabile, rispondo alla Sua domanda: è consigliabile fare controfirmare un modello (dichiarazione) agli interessati (od all’interessato comunicando all’altra persona ai sensi della legge 241/90) in cui viene dichiarata la cessazione della coabitazione e del vincolo affettivo. Nel caso si decida diversamente occorre in ogni caso comunicare la condizione di cessazione della convivenza al nuovo comune il quale potrà farne tesoro ai fini dell’iscrizione presso terzi dell’istante.
Peraltro, come viene registrata la volontà di coabitare per motivi affettivi, non può non essere dichiarata la volontà di non voler più coabitare in quanto quei vincoli affettivi sono cessati.
 
9 febbraio 2021             Roberto Gimigliano      
 

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