Traslazione salma

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
05 Novembre 2020

Nel cimitero del mio comune e' tumulata una salma da aprile 2018, il defunto non era residente nel mio comune né è morto nel mio comune. Mi scrive la Procura della Repubblica di Roma, mi invia un decreto del PM che dice in data 28 ottobre 2020, la salma sarà estumulata da impresa funebre incaricata e trasportata al Policlinico Umberto I di Roma per autopsia e successiva cremazione. Quali sono gli adempimenti che devo mettere in atto e le dovute misure a me competenti?

Risposta

L’autorizzazione alla traslazione è un’attestazione di garanzia in cui il personale sanitario o lo stesso gestore del camposanto, certifica, prima del trasporto la perfetta tenuta della bara, da perseguire anche mediante il rifascio della cassa ex paragrafo 3 Circ. M. In. 31 luglio 1998 n. 10, al fine di escludere pericoli per la salute pubblica cagionati dal rischio di perfusione all’esterno del cofano dei miasmi cadaverici.

Se si tratta di constatare la tenuta del feretro (art. 88 DPR 285/1990), è necessario un verbale di tale constatazione (ponendo tra l’altro la questione su chi ne abbia la competenza). A giudizio di qualche esperto l’articolo 83 del DPR 285/90 si applicherebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l’articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui la movimentazione della cassa fosse finalizzata al trasporto in altra sede si propende per l’inammissibilità della delega.

Per quanto concerne i resti mortali deve sempre esser rilasciata l’autorizzazione al trasporto (art. 24 e segg. DPR 285/90) assieme all’eventuale autorizzazione alla cremazione senza, però, la procedura aggravata di cui ai commi 4 e 5 dell’Art. 79 DPR 285/90. Se il trasferimento avviene entro i confini dello stesso cimitero sarà sufficiente la sola annotazione sull’apposito registro di cui all’art. 52 DPR 285/90 dove verrà anche indicata l’eventuale trasformazione di stato del cadavere in ceneri per effetto di cremazione oppure ossa se vi è stata riduzione in cassetta ossario dei resti ossei.

La gestione autorizzatoria per il trasporto e le operazioni cimiteriali riguardanti i resti mortali viene attribuita dal comma 5 dell’articolo 3 del DPR 254/03 ad un ufficio del Comune in cui avviene la esumazione o la estumulazione.

Ricapitolando, l’autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione, anche con la trasmissione per via telematica, del possesso dei requisiti previsti e secondo quanto disciplinato dai relativi regolamenti comunali.

In particolare, prima del rilascio dell’autorizzazione, si dovrà verificare, per ciascun trasporto:

  1. la presenza dell'incarico di esecuzione da parte di chi ne ha titolo ai sensi della normativa vigente; l'esistenza, a seconda dei casi di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune della regione. Il trasporto di feretro in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, se sepolto, dal Comune dal quale parte, a seguito di domanda da parte di chi ne ha titolo ai sensi della normativa vigente. Durante il trasporto funebre il feretro è accompagnato dalla autorizzazione al trasporto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, corredate, a seconda dei casi, dall'autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o, se del caso, dall'autorizzazione alla cremazione che nel caso esplicitato è sicuramente da individuarsi nel decreto del PM.

4 novembre 2020             Roberto Gimigliano

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