Utilizzo avanzo libero per finanziare spese per accatastamento immobili comunali
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del dott. Luigi D'Aprano
QuesitiUn contribuente possiede n. 3 immobili accatastati in A/5 dichiarati inagibili sui quali paga IMU e TASI con riduzione al 50% della base imponibile. Nonostante l'agevolazione tributaria concessa, dice di voler pagare sul valore dell'area edificabile utilizzando come parametro non l'area necessaria per la realizzazione della volumetria dei suoi immobili , bensì i 52 mq corrispondenti a un subalterno (i subalterni disposti in verticale sono 3). Ritengo che per gli immobili accatastati non sia possibile applicare il valore dell'area edificabile che, comunque, non può essere conteggiata come esposto dal contribuente. Chiedo Vs. interpretazione in merito.
Il Comma 746 della legge 160/2019 per la nuova IMU afferma espressamente che: “In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
Tale norma riprende un concetto già esistente nella precedente normativa; l’art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 nel disciplinare la base imponibile degli immobili ai fini IMU, richiamava l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/1992 che affermava il medesimo criterio di determinazione della base imponibile dell’immobile.
Per completezza, di seguito si riporta cosa debba intendersi per interventi di restauro, risanamento, restaurazione edilizia ed urbanistica, ai fini della citata normativa:
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Si invita pertanto a valutare correttamente la reale situazione urbanistica prima di concedere il trattamento fiscale richiesto e, soprattutto, a valutare, ai fini degli effetti retroattivi, l’eventuale presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, esistendo sia nella vecchia che nella nuova normativa tale obbligo.
27 ottobre 2020 Luigi D’Aprano
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte Costituzionale – Sentenza 17 aprile 2025, n. 49 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Ministero dell’Economia e delle Finanze – 15 aprile 2025
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