Imu immobili inagibili

Risposta al quesito del dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
30 Ottobre 2020

Un contribuente possiede  n. 3 immobili accatastati in A/5 dichiarati inagibili sui quali paga IMU e TASI con riduzione al 50% della base imponibile. Nonostante l'agevolazione tributaria concessa, dice di voler pagare sul valore dell'area edificabile utilizzando come parametro non l'area necessaria per la realizzazione della volumetria dei suoi immobili , bensì i 52 mq corrispondenti a un subalterno (i subalterni disposti in verticale sono 3). Ritengo che per gli immobili accatastati non sia possibile applicare il valore dell'area edificabile che, comunque, non può essere conteggiata come esposto dal contribuente. Chiedo Vs. interpretazione in merito.

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Risposta
Il Comma 746 della legge 160/2019 per la nuova IMU afferma espressamente che: “In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,  di demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di  recupero  a   norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  la base imponibile e' costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso  d'opera,  fino  alla  data  di   ultimazione  dei   lavori   di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino  alla  data  in  cui  il  fabbricato  costruito,  ricostruito  o ristrutturato e' comunque utilizzato.

Tale norma riprende un concetto già esistente nella precedente normativa; l’art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 nel disciplinare la base imponibile degli immobili ai fini IMU, richiamava l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/1992 che affermava il medesimo criterio di determinazione della base imponibile dell’immobile.

Per completezza, di seguito si riporta cosa debba intendersi per interventi di restauro, risanamento, restaurazione edilizia ed urbanistica, ai fini della citata normativa:

DPR 380/2001 Art. 3 comma 1:

c) "interventi di restauro e di  risanamento  conservativo",  gli interventi edilizi rivolti a conservare  l'organismo  edilizio  e  ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,  formali  e  strutturali dell'organismo  stesso,  ne  consentano  anche  il  mutamento   delle destinazioni d'uso purche' con  tali  elementi  compatibili,  nonche' conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi   piani   attuativi.   Tali   interventi   comprendono    il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori   e   degli impianti richiesti  dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli elementi estranei all'organismo edilizio; 
    d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli  interventi rivolti a trasformare  gli  organismi  edilizi  mediante  un  insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio  in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi  comprendono il ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento  di  nuovi elementi   ed   impianti.    Nell'ambito    degli    interventi    di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi  di demolizione e ricostruzione  di  edifici  esistenti  con  diversi sagoma,  prospetti,  sedime  e  caratteristiche  planivolumetriche  e tipologiche, con le innovazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alla normativa   antisismica,   per   l'applicazione    della    normativa sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento puo'  prevedere  altresi', nei soli casi espressamente previsti  dalla  legislazione  vigente  o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria  anche per promuovere interventi di  rigenerazione  urbana.  Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al  ripristino di edifici, o parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o  demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,  con  riferimento  agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, nonche', fatte salve le  previsioni  legislative  e  degli  strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  e  gli  interventi  di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti   sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche dell'edificio  preesistente  e  non  siano  previsti  incrementi   di volumetria;
f)  gli  "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",  quelli rivolti a sostituire  l'esistente  tessuto  urbanistico-edilizio  con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei  lotti,  degli  isolati  e della rete stradale. 
Si invita pertanto a valutare correttamente la reale situazione urbanistica prima di concedere il trattamento fiscale richiesto e, soprattutto, a valutare, ai fini degli effetti retroattivi, l’eventuale presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, esistendo sia nella vecchia che nella nuova normativa tale obbligo.
27 ottobre 2020        Luigi D’Aprano

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