Utilizzo fondo ex art. 106 Dl. 19 maggio 2020 n. 34

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
06 Ottobre 2020

Si chiede conferma della corretta utilizzazione del fondo Art. 106 (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali) del Dl. 19 maggio 2020 n. 34.

Nello specifico si chiede se oltre alla finalità di compensazione delle minori entrate è possibile utilizzarlo per:

1) maggiori spese covid sanificazione, disinfezione, materiali igienici previsti dalla normativa covid ad uso pubblici uffici, scuole, case di riposo, filtri sanificanti per impianti di areazione e riscaldamento immobili pubblici palestre .. in sostanza per i costi necessari al rispetto delle normative covid.     

2) se il fondo può essere utilizzato per la copertura delle maggiori spese nei limiti di aumento di un quinto dell'appalto (es. per la gestione asilo nido) per le maggiori spese a cui deve far fronte l'appaltatore del servizio a seguito normativa covid.  

3) in generale oltre alle casistiche citati, quali limiti di utilizzo possono configurarsi con il fondo art. 106?

Risposta

Le domande esposte nel quesito impongono di affrontare preliminarmente il più generale problema della determinazione delle forme - e dei limiti - dell'utilizzo da parte degli enti locali del cosiddetto "fondone", cioè delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 106 del d.l. n. 34/2020 (decreto rilancio) e dell'articolo 39 del successivo d.l. n. 104/2020 (decreto agosto); relativamente a tale problematica però al momento, stante la formulazione non felice delle norme citate, non è possibile fornire risposte certe e puntuali ma solamente indicazioni e criteri di carattere generale.

Al riguardo si tengano presenti le seguenti considerazioni:

a) l'articolo 106 del d.l. n. 34/2020, quale risulta a seguito della legge di conversione n. 77/2020, rubricato "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", ha istituito per l'anno 2020 un fondo di complessivi 3,5 mld di euro in favore degli enti locali (di cui 3 mld per i comuni) al fine di assicurare agli enti ""… le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, … anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19 …"";

b) l'art. 39 del d.l. n. 104/2020, attualmente in corso di conversione dal Parlamento:

- è rubricato "Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali", con l'evidente eliminazione del termine "fondamentali", con la conseguenza che, essendo sparito il riferimento alle funzioni fondamentali, le corrispondenti risorse del Fondo dovrebbero intendersi riferite all'esercizio di tutte le funzioni facenti capo agli enti locali;

- incrementa di 1,670 mld (di cui 1,220 mld per i comuni) il fondo preesistente "" … ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese …"";

- introduce l'obbligo per gli enti di presentare, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, sulla base di un modello e con le modalità che saranno definiti con decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 ottobre prossimo, certificazione della quale verrà tenuto conto in occasione della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuarsi entro il 30 giugno 2021 a norma del comma 1 del ricordato articolo 106 del d.l. n. 34/2020.

Mentre l'articolo 106 aveva destinato le risorse ivi previste a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali, con la precisazione che le stesse erano assegnate anche in relazione alla possibile perdita di entrate (dal che si deduce che le stesse ben potevano essere utilizzate per il finanziamento di eventuali maggiori spese, purché relative all'espletamento delle funzioni fondamentali ed ovviamente connesse all'emergenza epidemiologica), il successivo articolo 39 non contiene alcun riferimento alle maggiori spese, limitando la finalità delle risorse ivi previste al " ristoro della perdita di gettito degli enti locali ".

Dalla formulazione testuale di detto articolo 39 non è dato ricavare se tale nuova finalizzazione delle risorse statali (destinata a compensare le minori entrate degli enti) debba intendersi riferita - e limitata - alle sole (nuove) risorse assegnate dal medesimo articolo ovvero se, stante la modifica disposta nei riguardi dell'originario Fondo previsto dal precedente articolo 106, debba investire anche i fondi precedentemente assegnati: una lettura sistematica delle norme vorrebbe che la destinazione originariamente contemplata dall'articolo 106 (prevista sia per compensare la possibile perdita di entrate che per dare copertura alle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica) rimanga confermata, anche perché dal punto di vista testuale tale norma non risulta formalmente modificata sotto questo profilo, ma le perplessità ed i dubbi al momento permangono; è quindi da auspicare che a tale proposito venga fornita una linea interpretativa ed applicativa ufficiale al fine di consentire agli enti di disporre di certezze al riguardo.

Inoltre non risultano chiariti alcuni aspetti ulteriori, per i quali permangono tuttora diversi dubbi:

1) se e in che misura possono essere coperte dalle risorse assegnate dallo Stato le perdite di gettito conseguenti a decisioni autonomamente assunte dagli enti in materia di riduzioni e esenzioni tariffarie (al riguardo si ritiene che tali perdite siano computabili solamente nella misura in cui risultino, direttamente o indirettamente, connesse alla situazione di emergenza determinata dal Covid-19, come peraltro indicato anche nella nota IFEL del 5 agosto 2020);

2) la certificazione da presentare entro il 30 aprile del prossimo anno dovrà indicare sia "" … la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo stato a ristoro delle minori entrate… "" sia le "" … maggiori spese connesse alla predetta emergenza …; non è però chiaro se tali perdite di gettito e tali maggiori spese debbano essere computare in termini di competenza o in termini di cassa, stante i problemi che derivano, soprattutto nel versante delle entrate, dall'utilizzo dell'uno o dell'altro criterio;

3) se nelle minori spese siano da ricomprendere anche le minori spese per quote di capitale dei mutui della Cassa DD.PP. che sono state oggetto di sospensione ad opera dell'articolo 112 del d.l. n. 18/2020; al riguardo si ritiene che in caso affermativo dovrebbero essere considerate anche le maggiori spese finanziate con tali risorse, in quanto il comma 2 di detto articolo 112 aveva disposto che detti risparmi dovevano essere obbligatoriamente utilizzati per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19.

Fatte le su estese considerazioni, si risponde al quesito proposto esprimendo al momento l'avviso che le maggiori spese possano essere coperte con le risorse statali come sopra assegnate se e nella misura in cui le stesse risultino, direttamente o indirettamente, conseguenti o comunque connesse alla situazione di emergenza determinata dal Covid-19, mentre per disporre di più precise e puntuali indicazioni occorrerà attendere eventuali (ed auspicabili) modifiche e/o integrazioni che potrebbero essere apportate all'articolo 39 in sede di conversione in legge del d.l. n. 104 ovvero di conoscere i contenuti dell'emanando decreto interministeriale più sopra indicato.

3 ottobre 2020                  Ennio Braccioni

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