Limite al 50% delle attribuzioni PEO

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
31 Agosto 2020

I criteri di applicazione del limite al 50% delle attribuzioni PEO come da circolare della Ragioneria n. 15 del 16-05-2019. In particolare, il calcolo del 50% va arrotondato per eccesso o per difetto; inoltre gli aventi diritti sono presi complessivamente o il limite del 50% va applicato separatamente per gli aventi diritto di ciascuna categoria? Inoltre si richiede se, sono salve tutte le procedure concluse prima della data della circolare n. 15 del 16-05-2019, qualora non si sia rispettano il tetto del 50% degli aventi diritto rimanendo comunque sotto il 100% degli stessi, e/o l'attribuzione è stata riconosciuta a tutti coloro che hanno partecipato alla selezione PEO, che sono comunque un numero inferiore degli aventi diritto.

Risposta

In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che operi l’arrotondamento matematico al pari degli importi di spesa (fino a 0,49 per difetto, altrimenti per eccesso).

Gli aventi diritto sono coloro che hanno presentato domanda o che hanno partecipato alla progressione. Infatti, il limite del 50 percento deve essere rispettato tra coloro che hanno presentato domanda e coloro che hanno effettuato la progressione economica orizzontale (pag. 159 della circolare 15/2019).

Poiché le progressioni, di norma, si realizzano per categoria, si ritiene che tale rapporto debba essere rispettato su ciascuna categoria e, comunque, complessivamente a livello di ente. Ovviamente, nel caso in cui in talune categorie fosse presente una sola persona, per ovvi motivi di parità di trattamento, potrebbe comunque beneficiare della progressione.

In questa sede, non è possibile stabilire se sono fatte salve le procedure avviate prima. Infatti, il limite del 50 percento non è un limite normativo ma una percentuale fissata dalla RGS. L’articolo 23, comma 2, D.Lgs. 150/2009 prevede che le progressioni debbano essere attribuite in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti.

Nel campo delle annotazioni, l’ente potrà precisare, pur in presenza di una percentuale superiore al 50 percento, la percentuale effettiva dei “progrediti” rispetto al totale dei dipendenti in forza.

25 agosto 2020              Fabio Venanzi

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