Approfondimento di Amedeo Di Filippo

5G, illegittime le ordinanze sindacali che impediscono l’insediamento degli impianti

Servizi Comunali Ordinanze
di Di Filippo Amedeo
24 Agosto 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                        

5G, illegittime le ordinanze sindacali che impediscono l’insediamento degli impianti

Amedeo Di Filippo

 

Sono illegittime le ordinanze contingibili e urgenti con cui i Sindaci stanno sospendendo la sperimentazione del 5G sul territorio comunale. Lo hanno sancito il Tar Campania con la sentenza n. 3324 del 24 luglio e il Tar Sicilia con l’ordinanza n. 566 del 27 luglio.

La questione

Rischia di deflagrare il contenzioso che sta contrapponendo Comuni e operatori della comunicazione: i primi, forti anche della protesta popolare organizzatasi nell’Alleanza Italiana Stop5G, sono partiti lancia in resta, capeggiati dall’Associazione nazionale dei piccoli Comuni (Anpci), per chiedere a gran voce di non “mettere il bavaglio” ai Sindaci, impediti dal legislatore e dai giudici amministrativi a introdurre limiti all’installazione di nuove antenne; i secondi invece chiedono mano libera nell’attivazione delle nuove tecnologie, rivendicando la piena applicazione dell’art. 38, comma 6, del D.L. “semplificazioni” n. 76/2020, che consegna ai Comuni la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ma “con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4". Le due pronunce segnalate danno man forte alla posizione di questi ultimi.

Il Tar Campania

Il Tar Campania valuta la richiesta di annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente con cui è stata ordinata la sospensione della sperimentazione del 5G sul territorio comunale in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea pendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, reputate estremamente pericolose per l’uomo.

Il ricorso viene considerato manifestamente fondato in quanto è illegittima l’ordinanza adottata ex art. 54 del Tuel per bloccare l’istallazione o l’adeguamento tecnologico degli impianti di telefonia mobile, sia perché le proteste dei cittadini non integrano il "pericolo per l'ordine pubblico", sia perché i compiti di tutela della salute non afferiscono alla competenza comunale, sia perché le ordinanze costituiscono strumenti per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari.

Il Tar Sicilia

Anche in questo caso si verte su una ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco ha posto il divieto di sperimentare, installare e diffondere impianti con tecnologia 5G, in attesa di dati scientifici più aggiornati. I giudici premettono che la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’Agenzia regionale per l’ambiente, organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato.

Ribadiscono poi che la materia non si presta a essere regolata mediante ordinanza contingibile e urgente, alla luce delle novità introdotte dal D.L. “semplificazioni” che, recependo la giurisprudenza consolidata, sanciscono per un verso l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti, per un altro l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.

11 agosto 2020

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