Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Il termine per l’approvazione del bilancio dell’Ente non è perentorio.
Servizi Comunali BilancioIl termine per l’approvazione del bilancio dell’Ente non è perentorio.
Approfondimento di Alessandro Russo
Il termine per l’approvazione del bilancio è ordinatorio, ed il suo superamento comporta solo il potere sollecitatorio del Prefetto all’adozione del documento contabile; così ha stabilito il Consiglio di Stato sez. III (Pres. Frattini, Est. Ferrari) nella sentenza n. 4288/2020.
Il Consiglio comunale di un Comune campano non aveva approvato nei termini il rendiconto di gestione 2018.
Il Prefetto aveva allora intimato all’Ente l’approvazione del documento entro 15 giorni a pena di commissariamento e scioglimento degli organi politici.
Stante l’inerzia del Consiglio, il Prefetto aveva nominato un commissario ad acta con l’incarico di provvedere all’adozione del documento contabile, sospendendo contemporaneamente tutti gli organi comunali.
Il Sindaco del Comune commissariato aveva allora impugnato il provvedimento di scioglimento di fronte al Tar Campania, sez. II Salerno, che con sentenza n. 97/2020 accoglieva il ricorso annullando gli atti avversati.
In particolare, il Tar osservava che il Prefetto avrebbe dovuto sostituirsi al Presidente del Consiglio comunale solo dopo la preventiva diffida alla convocazione dell’adunanza, ex art. 39 c. 5 Tuel.
Avevano ricorso contro la decisione di prime cure il Presidente dello sciolto Consiglio comunale, il Prefetto e la Presidenza del Consiglio dei ministri, affermando la perentorietà del termine di cui all’art. 141 c. 2 Tuel[1].
Il Consiglio di Stato sez. III con sentenza n. 4288 del 3/7/2020 ha rigettato il ricorso, confermando le statuizioni del Tar.
Il Collegio ha affermato che la disposizione dell’art. 141 c. 2 Tuel: <<è stata interpretata da una costante giurisprudenza nel senso di introdurre un termine acceleratorio, che non è assistito da alcuna qualificazione di perentorietà. É infatti perentorio solo il termine espressamente indicato come tale da una previsione normativa>>[2].
Così l’art. 141 c. 2 Tuel collega all’inosservanza del termine ordinario di approvazione del bilancio la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può si condurre allo scioglimento dell’organo consiliare; ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine, bensì la constata inadempienza ad una intimazione del Prefetto, che attesta l’impossibilità (o la volontà) del Consiglio di non approvare il bilancio.
Così il Consiglio di Stato sez. III ha rigettato il ricorso, compensando le spese per la complessità della vicenda.
[1] A norma dell’art. 141 c. 2 Tuel trascorso il termine entro il quale il bilancio (sia preventivo che consuntivo) deve essere approvato senza che lo schema sia stato predisposto dalla Giunta, il Prefetto: <<nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce mendiante apposito commissario all’amministrazione inadempiente.>>
[2] Cfr. Cons. St. sez. V nn. 4917/2017 e 826/2007.
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