Calcolo delle facoltà assunzionali per l’anno 2026
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi richiedono indicazioni circa il calcolo delle ferie spettanti ad una dipendente assunta con contratto part time n. 12 ore settimanali (martedì dalle 15.00 alle 18.00 - mercoledì dalle 08.00 alle 14.00 - giovedì dalle 15.00 alle 18.00) a tempo determinato dal 16.05.2019 al 15/09/2020.
Si precisa che l'assunzione è avvenuta ex articolo 92 comma 1 del D.Lgs 267/2000, pertanto si richiede se può essere determinante ai fini del calcolo anche la data di assunzione presso l'altro Ente di appartenenza.
Premesso che al personale con rapporto a tempo determinato e parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
L’art. 55, comma 8, del Ccnl 21.5.2018 stabilisce che ai dipendenti a tempo parziale verticale spetta un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Nel caso specifico il calcolo deve essere effettuato tenendo conto del numero dei giorni di lavoro previsti nel periodo di durata dell’incarico (quindi nel periodo dal 16.05.2019 al 15.09.2020) rapportati al numero complessivo di giornate previste ordinariamente per tutto l’anno. Questa proporzione va quindi applicata al numero di giornate di ferie spettanti contrattualmente ad un lavoratore a tempo pieno. A questo proposito si ricorda che la durata delle ferie è ridotta rispettivamente a 26 (nel caso di orario di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali) nel caso di dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione fino al terzo anno di servizio (applicabile, quindi, ai lavoratori a tempo determinato).
Per i lavoratori a tempo determinato occorre comunque valutare l’ipotesi, disciplinata dall’art. 51 comma 1, lettera a) del Ccnl 21.5.2018, che prevede che nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, sempre in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni; in questi casi comunque le ferie spettanti vanno determinate tenendo conto che si tratta di lavoro a tempo parziale verticale per cui occorre applicare la proporzione di cui sopra.
Nel caso di assunzione effettuata ex art. 92, comma 1, del TUEL ciascuna amministrazione effettuerà il calcolo delle ferie secondo le regole sopra indicate, per la parte di competenza.
17 luglio 2020 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ANAC – Delibera n. 236 del 3 giugno 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34443
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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