Approfondimento di Eugenio De Carlo

L'iter del pagamento delle sentenze esecutive dopo la pronuncia della sezione autonomie della Corte dei conti.

Servizi Comunali Bilancio Pagamenti
di De Carlo Eugenio
06 Dicembre 2019

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                                                   

L’ITER DEL PAGAMENTO DELLE SENTENZE ESECUTIVE DOPO LA PRONUNCIA DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI.

Eugenio De Carlo

La recentissima deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 27/2019/QMIG depositata il 21 novembre 2019, consente di delineare definitivamente l’iter da seguire per il pagamento delle sentenze esecutive  (nel cui ambito ormai numerose sezioni regionali di controllo  fanno rientrare sia i decreti ingiuntivi esecutivi[1] sia le ordinanze di assegnazione somme  nella qualità di debitore)[2] a norma dell’articolo 194 comma 1 lett. a) TUOEL, dopo il contrasto registrato tra le posizioni espresse da diverse  Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che aveva indotta la Sezione della Puglia a rimettere la questione alla Sezione Autonomie.

Nella vigenza del sistema di contabilità ante armonizzazione - d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Sulla base di un criterio ermeneutico di stretta letteralità, è stata, in maniera pressoché univoca, rimarcata la necessità della previa deliberazione consiliare, secondo un regime di competenze non derogabile dalla potestà regolamentare dell’ente locale. In questo contesto, la deliberazione consiliare di riconoscimento assolverebbe alla finalità di ricondurre all’interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio da parte del Consiglio comunale le cui funzioni si estendano anche ad attività, o procedimenti di spesa, di natura vincolante ed obbligatoria.

Nel vigente sistema armonizzato (a regime dal 2015). L’impostazione del previgente sistema è stata confermata e positivizzata nelle disposizioni del d.lgs. 118/2011, atteso che il Paragrafo 9 punto 9.1. dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, laddove, con riferimento «all’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta» sottolinea «la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili».

La posizione della Sezione Autonomie. Ad avviso della S.A. è inammissibile di ogni forma di contabilizzazione prima dell’avvenuto riconoscimento da parte del Consiglio comunale, non potendo essere condivisa la tesi che ritiene ammissibile l’immediato pagamento, in difetto della previa deliberazione di riconoscimento, prevedendo una soluzione differenziata a seconda che sia previsto in bilancio un capiente capitolo ovvero che detta copertura non sussista o non sia più sufficiente. Quest’ultima tesi, infatti, svilirebbe l’importante funzione assolta, tra le altre, dalla deliberazione consiliare di riconoscimento quale fondamentale momento di valutazione della incidenza degli oneri che si vanno ad assumere sugli equilibri di bilancio. Infatti, spetta all’Organo consiliare, pur in presenza dell’accantonamento di somme in bilancio, la doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività, nell’esercizio delle rilevanti funzioni di indirizzo intestate all’organo consiliare ed alle acquisizioni costituzionali in tema di bilancio quale “bene pubblico”. In tal modo, l’organo consiliare potrà verificare e ratificare l’operato degli organi precedentemente intervenuti, ma potrebbe anche scegliere di adottare, attraverso variazioni di bilancio di propria pertinenza, una diversa soluzione in ordine alle modalità di finanziamento del nuovo debito.

Sulla tempistica di riconoscimento. La S.A. rammenta  il termine dilatorio per l’esecuzione forzata innanzi al Giudice ordinario (e per il giudizio di ottemperanza innanzi al Giudice amministrativo[3]) previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) e conforme al diritto UE secondo la Corte di Giustizia[4] - 120 gg. dalla notifica all’ente del titolo esecutivo - ritenendolo sufficientemente ampio, anche alla luce del generale principio di buon andamento ex art. 97 Costituzione, per provvedere agli adempimenti di cui all’art. 194 del Testo unico. Per cui la deroga alla ordinaria previa deliberazione consiliare non è apparsa giustificabile dal pericolo del ritardo ad adempiere, potendo ogni ente locale adottare specifiche procedure e misure organizzative che consentano il tempestivo riconoscimento degli stessi, facendo applicazione dell’autonomia regolamentare loro accordata dall’art. 152 TUOEL, che in tale ambito può trovare, a mente del comma 3, piena esplicazione.

Il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie.

Alla luce delle considerazioni svolte,  il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da sentenza esecutiva deve sempre essere preceduta dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa delibera di riconoscimento.

30 novembre 2019

 

[1] Cfr. Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; cfr. anche Corte dei Conti - sezione dell’Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005

[2] Cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Liguria, deliberazione n. 105/2016.

[3] Cfr., in termini, C.d.S. IV, 6 agosto 2013, n. 4155; id., 13 giugno 2013, nn. 3281 e 3293; T.A.R. Lazio, I, 10127/12; T.A.R. Liguria, I, 20 luglio 2012, n. 1032; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 14 giugno 2012, n. 1664; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 16 dicembre 2011, n. 5920; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 13 ottobre 2010, n. 2614.

[4] Corte di Giustizia Europea, Sezione I, Sentenza 11 settembre 2008 : a direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo.

 

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