Incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore dell'opera.
Autorità Nazionale Anticorruzione – Parere 20 settembre 2022, n. 45
Risposta al quesito della dott.ssa Angela D'Eri
QuesitiQuesto ente ha nominato una commissione giudicatrice per una gara. Uno dei componenti ha rimesso una ricevuta, in quanto dipendente pubblico. Nella stessa nota il commissario precisa che debba operarsi solo la ritenuta a titolo di acconto e non anche il versamento contributivo. Viene inoltre richiamata una circolare Inps che declina le modalità di trattamento di prestazioni simili. A parere dello scrivente la prestazione dovrebbe essere trattata come prestazione occasionale e dunque assoggettata a ritenuta Inps. Si chiede un parere rispetto la corretta impostazione dell'operazione di pagamento.
A parere di chi scrive, il discrimine fra la prestazione di lavoro assimilato a quello dipendente e lavoro autonomo occasionale attiene alla qualifica rivestita dal percipiente. Nel caso in esame, il percipiente è un dipendente pubblico, si presume non dirigente, pertanto la fattispecie di cui al quesito è regolata dall’art. 50 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte Dirette), che al comma 1 lettera b) recita: “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: […]
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;”
Come correttamente rappresentato dalla Risoluzione n. 172/E del 22/11/2000, nella circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 e da ultimo dalla circolare INPS n. 5 del 03/03/2005, la norma è rivolta ai dipendenti pubblici diversi dai dirigenti che svolgono incarichi retribuiti regolarmente autorizzati ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 165/01.
L’assimilazione al lavoro dipendente deriva dal fatto che la prestazione di lavoro viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale (quale si configurerebbe, a parere della scrivente, l’autorizzazione ex art. 53 D. Lgs. 165/01). La relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene. In altri termini, la relazione suddetta si deve desumere dal fatto che la norma extratributaria, regolatrice dell’incarico, abbia collegato una presunzione di possesso della competenza specifica alla circostanza dell’appartenenza del soggetto ad una certa categoria di lavoratori dipendenti o ad una certa posizione di impiego.
Nella fattispecie di cui in argomento, il compenso, in quanto assimilato a reddito di lavoro dipendente:
8 luglio 2019 Angela D’Eri
Autorità Nazionale Anticorruzione – Parere 20 settembre 2022, n. 45
IFEL – 23 marzo 2022
IFEL – 17 marzo 2022
Autorità Nazionale Anticorruzione – 25 febbraio 2022
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