Danno erariale per assunzioni a scavalco eccedenti la dotazione organica

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Basilicata – Sentenza 20 maggio 2019, n. 21

Servizi Comunali Bilancio
di Redazione: Galli Gianluca
26 Giugno 2019

MASSIMA

La Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Basilicata, con la Sentenza n. 21 del 20 maggio 2019, ha affermato che l’utilità dell’assunzione di un responsabile del servizio mediante l’utilizzazione della figura della convenzione con latro Ente (c.d. scavalco) è espressamente prevista dal legislatore (art. 1, comma 557 Legge Finanziaria 2005 in presenza del c.d. scavalco di eccedenza) e dalla contrattazione collettiva (art. 14 CCNL 22 gennaio 2004 Enti locali in presenza del c.d. scavalco condiviso). Fino a quando detta utilizzazione avviene a copertura delle vacanze in dotazione organica le attività possono essere considerate legittime, mentre in caso di copertura al di fuori della dotazione organica in un Ente di piccole dimensioni le spese sostenute dall’Ente locale sono da considerare illegittime ed inutili, con la conseguenza che le spese sostenute rappresentano danno erariale da addebitare al sindaco e alla giunta comunale che avesse operato in tal senso. 

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