Risposta al quesito della dott.ssa Angela D'Eri
QuesitiQuesto ente ha corrisposto nel corso del 2018 delle indennità di occupazione. I principali riferimenti normativi sono la legge 162/62 e il DM 1444/68. In sostanza nei casi in cui i terreni erano ricadenti in alcune specifiche zone del piano regolatore non sono assoggettate a ritenuta d'acconto. Si chiede se per tali ipotesi vada comunque rilasciata la certificazione unica o la natura dell'indennità non è da ricondursi all'ipotesi di reddito. Qualora vada certificata, come è possibile intervenire ora per sanare l'inadempienza del comune che non ha rilasciato le predette certificazioni?
In tema di imposte sui redditi, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi e sia conseguito dopo l’entrata in vigore della norma citata è assoggettato a tassazione, ancorché il decreto di esproprio o la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti in epoca anteriore al 1 gennaio 1989. L’art. 11, difatti, qualifica plusvalenze, che costituiscono reddito imponibile e che, pertanto, concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non solo le indennità di espropriazione, ma anche le “somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni” (art. 11, comma 5).
Al comma 6, viene precisato che “l’indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui [..] al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo.”. E, dunque, prevede (al comma 7) che gli enti eroganti devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 20% all’atto della corresponsione delle somme.
Il sistema della legge n.413/1991 è stato ribadito dall'art. 35 t.u. espropriazione (D.P.R. 327/01), a tenore del quale "Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, [ora art. 67, comma 1 lett e)] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del 20% , a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto."
Ai fini dell’assoggettamento ad imposizione, occorre verificare se l’area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone, o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o terzo livello (cfr. Cass. n. 9455/2006); fermo restando che, comunque, non rileva, allo scopo di escludere l’imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l’area, secondo il locale piano regolatore, si trovasse all’interno di zona altrimenti destinata, poiché tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell’area alle zone omogenee considerate avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 652 del 2012).
Il Legislatore individua pertanto un “perimetro” di non imponibilità individuato nei terreni ricadenti nelle zone E e F e quindi per quelli destinati ad uso agricolo o ad attrezzature e impianti di interesse generale. E sempre a questo proposito la Risoluzione MEF n. 3882 del 23/07/1983, tuttora applicabile, nell'analizzare il trattamento da riservare a una indennità erogata a persona fisica per l'occupazione temporanea di un terreno coltivato, ha stabilito la non imponibilità dell'indennità solo qualora dalla delibera di assegnazione si evinca che la relativa quantificazione è fatta in funzione del suo carattere risarcitorio delle piantagioni distrutte e dei danni apportati al suolo e al sottosuolo, fermo restando che l'occupazione abbia a oggetto terreni ricadenti nelle zone E e F.
A parere di chi scrive, pertanto, bisogna inquadrare esattamente dal punto di vista fiscale la natura dell'indennità corrisposta. Laddove non vi sia imponibilità, le relative somme corrisposte non costituiranno redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett. e) del TUIR e quindi non essendo imponibili, non andranno inserite nella relativa certificazione unica.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire senza applicazione di sanzioni entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2019. Basterà unicamente barrare il flag "sostituzione".
Per i redditi dichiarabili mediante 730 precompilato, nel caso si intendesse integrare o correggere una Certificazione Unica (già inviata entro il 7 marzo all’Agenzia delle Entrate) si dovrà tenere conto delle sanzioni, in vigore dal 1° gennaio 2016, previste dall’art. 21 del D. Lgs. n. 158/2015.
10 giugno 2019 Angela D’Eri
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 26 maggio 2025
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