Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Gli adempimenti dei comuni dopo le elezioni amministrative
Servizi Comunali Amministratori locali ConsiglioApprofondimento di Pietro Rizzo
Gli adempimenti dei comuni dopo le elezioni amministrative
Pietro Rizzo
Un’attività piuttosto impegnativa attende i Sindaci ed i Consiglieri dei Comuni che hanno appena completato l’iter elettorale per il loro rinnovo; devono, infatti, essere adottati, tempestivamente, numerosi adempimenti indispensabili per garantire la continuità dell’attività dell’Ente.
La prima seduta del Consiglio comunale (articolo 40, commi 1 e 2, del Testo Unico degli Enti Locali), deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, che deve essere fatta entro 3 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, con la relativa pubblicazione dei risultati delle elezioni e la notifica agli interessati (articolo 61 del DPR 570/1960). Il termine di dieci giorni, considerato che non è prevista in caso di ritardo alcuna specifica immediata sanzione, viene considerato acceleratorio (Consiglio di Stato, V, sentenze n. 640/2006 e n. 6476/2005) con lo scopo di effettuare tempestivamente i primi adempimenti del Consiglio comunale, affinché lo stesso possa entrare nel pieno delle sue funzioni. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione e da tale momento sono nella pienezza dei loro poteri. Nei dieci giorni successivi alla convocazione si deve svolgere la seduta consiliare per procedere alla convalida degli eletti e ad eventuali surroghe, in ottemperanza al primo comma dell’articolo 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (TUEL), che stabilisce che nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste. Il Consiglio, che esamina la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e procede alla loro convalida, deve tenere conto dei requisiti di:
a) candidabilità (art. 56 del TUEL, articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012);
b) eleggibilità ( articoli 55, 60 e 61 del TUEL);
c) compatibilità (articoli 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66 del TUEL)
d) conferibilità ( art. 20 del D.lgt. n. 39/2013).
L’articolo 69 del TUEL disciplina lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione.
In seguito, si procede al giuramento del Sindaco, previsto dall’undicesimo comma dell’articolo 50 del TUEL il quale stabilisce che “il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana”. Di questo adempimento, che non può essere modificato né nella forma né nella modalità di svolgimento, viene data risultanza nel verbale dell’adunanza consiliare. Successivamente, nei Comuni superiori a 15.000 abitanti (articolo 39, comma 1, del TUEL) il Consiglio elegge il presidente del Consiglio. Nei Comuni di inferiore dimensione demografica la presenza del presidente del Consiglio può essere prevista dallo Statuto; in assenza di una specifica disposizione statutaria il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Dopo l’elezione del Presidente (se prevista), il Sindaco, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 46 del TUEL, dovrà dare comunicazione della nomina del vicesindaco e degli altri componenti della Giunta. A tal proposito bisogna tenere presente che il citato articolo 46 stabilisce che il Sindaco, nominando la Giunta, debba sempre assicurare la “presenza di entrambi i sessi” all’interno del collegio. La norma si applica ai Comuni di qualsiasi dimensione demografica, si deve però fare una distinzioni fra i Comuni con popolazione sino a 3000 abitanti e quelli di maggiore entità demografica. Infatti, il comma 137 dell’art. 1 della legge 56/2014 (“Legge Delrio”) stabilisce che “Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico”, mentre nei Comuni fino a 3.000 abitanti l’Ordinamento non fissa limiti precisi a garanzia delle pari opportunità, ma si applicano solo le disposizioni di principio previste dall’art. 46 del TUEL. Tali norme non devono essere considerate di valore programmatico ma “precettive”, ciò anche nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione che sancisce il principio generale delle pari opportunità. Il riferimento all’arrotondamento aritmetico, contenuto nella norma, denota la scelta del Legislatore di ancorare la percentuale minima di rappresentanza ad un valore numerico oggettivo e, quindi, incontestabile. Secondo la giurisprudenza (TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, 29 maggio 2017, n. 867) e le interpretazioni del Ministero dell’Interno (circolare n. 6508 del 24 aprile 2014 del Dipartimento affari interni e territoriali) la norma va letta nel senso che, nel computo della percentuale, si deve tenere conto anche del Sindaco, in quanto componente della Giunta, considerato che nelle ipotesi in cui l’ordinamento non ha inteso annoverare il Sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula “senza computare a tal fine il Sindaco”. Per la giurisprudenza amministrativa (TAR Sardegna, Sezione II, sentenza n. 1145 del 24 novembre 2015) non hanno alcuna valenza le eventuali diverse previsioni dello Statuto comunale, considerato il carattere immediatamente precettivo della norma che comporta l’immediata sostituzione delle prescrizioni statutarie non compatibili con il comma 137 della legge 56/2014. Recentemente è stato ritenuto (Tar Catanzaro sentenza n.1508 del 2018) che l'impossibilità in concreto di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere debba risultare in modo puntuale ed inequivoco ed avere un carattere tendenzialmente oggettivo. Ultimati questi adempimenti il Consiglio procede all’elezione della Commissione elettorale comunale (articolo 12, comma 2, del DPR 20 marzo 1967, n. 223), che è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta Consiglieri. Sono previste due distinte votazioni, una per i componenti effettivi e l’altra per i supplenti, con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione. In ognuna delle due votazioni ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza, pertanto, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Di carattere puramente politico-strategico è la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, regolamentata dal terzo comma dell'articolo 46 del Testo Unico degli enti locali che rinvia ai singoli Statuti la definizione del termine di presentazione da parte del Sindaco al Consiglio, sentita la Giunta. Il terzo comma dell’articolo 42 prevede che il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Oltre agli adempimenti di competenza consiliare bisogna che si proceda, con molta tempestività, ad effettuare la verifica straordinaria di cassa, secondo quanto stabilito dall’articolo 224 del TUEL, il quale ai commi 1 e 1bis dispone che ”Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Sindaco metropolitano e del presidente della Comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.” Non occorre la verifica straordinaria nell’ipotesi di rielezione del Sindaco già in carica. Entro 45 giorni dall’insediamento, il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dovrà effettuare gli atti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni (articolo 50, commi 8 e 9, del TUEL), che devono considerarsi di carattere fiduciario e devono essere precedute dalla verifica dell’esistenza di cause ostative all’assunzione degli incarichi. Con la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali (articolo 50, comma 10, del TUEL), viene definita la struttura gestionale dell'ente. Nel conferimento degli incarichi, ed entro determinati limiti, i sindaci possono (se previsto dal Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi o dallo Statuto) individuare soggetti esterni all'ente, assumendoli a tempo determinato con selezione pubblica. Relativamente al Segretario Comunale il Sindaco può confermarlo o cambiarlo attingendo tra gli iscritti all’albo che hanno fatto domanda. La nomina del nuovo Segretario deve essere disposta, secondo quanto previsto dall'articolo 99 del TUEL, non prima di 60 giorni e non oltre 120 dall'insediamento, decorsi i quali resta confermato quello precedente perché il mancato esercizio del potere di sostituzione determina l'automatica conferma del Segretario in servizio. Secondo quanto disposto dall'articolo 4-bis del DLgs n.149 del 6 settembre 2011, i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato predisposta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'insediamento. Il documento serve a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa evidenziando la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento del Comune, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. La relazione, che non ha un modello predefinito, serve per comprendere la reale situazione dell’Ente. Sulla base delle sue risultanze, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario. A differenza della relazione di fine mandato, non richiede l’asseverazione dei revisori, non va trasmessa alla Corte dei conti e non sono previste sanzioni, in caso di ritardi. Entro trenta giorni dalla proclamazione i Comuni con un nuovo Sindaco devono comunicare all'Agenzia delle entrate il cambio del legale rappresentante utilizzando il modello AA7/10, le cui specifiche ed il relativo software sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate. Analoga Comunicazione, con modalità ovviamente diverse, deve essere fatta a tutti gli altri Enti esterni con cui il Comune ha rapporti. Se del caso il Sindaco deve procedere anche alla nomina:
Ma non bisogna però pensare che al termine di questo tour de force l’attività possa avere un rallentamento perché, entro l’imminente mese il mese di luglio, il Consiglio deve approvare l'assestamento generale al bilancio di previsione (articolo 175, comma 8, del Testo Unico degli Enti locali) effettuando anche la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e verificando le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui (articolo 193 del TUEL). Questo adempimento, che comprende anche la copertura di eventuali debiti fuori bilancio, che devono essere riconosciuti e finanziati, è particolarmente importante perché è molto grave la sanzione nel caso di all'inadempimento. Infatti, la mancata adozione della delibera di verifica degli equilibri, è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione, e di conseguenza comporta la sanzione dello scioglimento del Consiglio (articolo 141, secondo comma, del TUEL). Fra i numerosi adempimenti consiliari vi è anche la nomina dei componenti della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari, prevista dall’articolo 13 della legge 10 aprile 1951 numero 287 il quale stabilisce che in ogni Comune sono formati a cura di una Commissione, composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due Consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti aventi i requisiti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise d’appello. In merito alle commissioni il sesto comma dell’art. 38 del TUEL stabilisce che, qualora lo preveda lo Statuto, il Consiglio si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, demandando al relativo regolamento la determinazione dei poteri delle commissioni e la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori delle stesse. Sarà pertanto compito del Consiglio procedere alla loro nomina nell’ambito di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento dell’Organo Consiliare.
3 giugno 2019
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