Indennità dimezzata al Presidente del Consiglio comunale, dipendente del Ministero, in permesso sindacale
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro - Sentenza 29 maggio 2019, n. 16769
Servizi Comunali Trattamento giuridicoMASSIMA
La Sezione Lavoro, del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 16769 del 29 maggio 2019, ha affermato che il Comune può legittimamente utilizzare le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per accertare i comportamenti di un dipendente e attestarne la «falsa presenza in servizio» per avviare il procedimento disciplinare. Non c'è alcuna violazione delle norme in materia di privacy o dello statuto dei lavoratori, tanto più che i fatti verificati hanno rilevanza penale ai danni dell'ente. Lo hanno affermato i giudici sottlineando l'articolo 55-quater, comma 3 bis, del D.lgs 165/2001, come modificato dal D.lgs 116/2001, in cui si afferma: "Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile,
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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