Tar Lombardia, Brescia, Sezione II - Sentenza 2 maggio 2019, n. 426
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La Sezione II del Tar Lombardia, con la sentenza n. 426 del 2 maggio 2019, ha affermato che il privato che rinunci o non utilizzi più il permesso di costruire ha diritto a richiedere all’Amministrazione le somme versate a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, dovuti per l’ottenimento del permesso
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 22 maggio 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 25 maggio 2025, n. 72 e comunicato stampa
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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