Approfondimento di Mario Petrulli

SCIA priva dei dati identificativi dell’impresa incaricata dei lavori: vale il termine dei 30 giorni entro cui esercitare l’inibitoria?

Servizi Comunali Attività edilizia Attività edilizia
di Petrulli Mario
24 Maggio 2019

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                                       

SCIA priva dei dati identificativi dell’impresa incaricata dei lavori: vale il termine dei 30 giorni entro cui esercitare l’inibitoria?

di Mario Petrulli

 

Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, la SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del Testo Unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies, della Legge n. 241/1990.

Ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la SCIA, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La denuncia deve essere corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici.

La sussistenza del titolo è provata con la copia della SCIA da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari; la SCIA, inoltre, è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

Come emerge dall’esame sistematico della disciplina “generale” in materia di SCIA ex art. 19 della Legge n. 241/1990 e di quella “speciale” in materia di SCIA in alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del Testo Unico Edilizia, i requisiti che sono necessari affinché la segnalazione possa produrre gli effetti sufficienti e necessari a costituire un “titolo edilizio” e legittimare, quindi, le opere nella stessa descritte, sono quelli indicati al comma 1 dell’art. 23, come chiaramente precisato dal successivo comma 5 della medesima norma: ciò in quanto la SCIA non può produrre alcun effetto fintanto che non è corredata di tutta la documenta necessaria strettamente concernente le caratteristiche tecniche dell’intervento edilizio oggetto della stessa.

Ciò similmente a quanto previsto dall’art. 20, comma 1, del Testo Unico Edilizia, ai sensi del quale “la domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica”.

In questo senso, il comma 6 dell’art. 23 ricollega il potere “inibitorio” da esercitare entro il termine indicato al comma 1 all'assenza “di una o più delle condizioni stabilite”, da intendersi quelle di cui al comma 1 medesimo: ciò in quanto il potere di controllo riguarda le caratteristiche edilizie ed urbanistiche dell’intervento edilizio e la documentazione a ciò strettamente connessa.

Diversamente, il nominativo dell’impresa è, significativamente, previsto in un comma diverso, il secondo, e ciò non a caso in quanto non si tratta di un’incombente strettamente strumentale alla definizione delle caratteristiche edilizio-urbanistiche dell’opera: in tal senso, si tratta di un mero obbligo di comunicazione (come quello relativo all’ultimazione dei lavori) che non incide per nulla sulla validità ed efficacia della SCIA e, quindi, non incide sulla decorrenza del termine per l’esercizio dei poteri inibitori da parte del Comune, che decorre comunque dalla data di presentazione della SCIA.

In questo senso, quindi, secondo la giurisprudenza (cfr. recentemente TAR Liguria, sez. I, sent. 10 maggio 2019, n. 436), il termine dei 30 giorni entro cui inibire l’attività opera comunque anche se manca l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori: ciò significa che è illegittimo il provvedimento di inibitoria adottato oltre tale limite temporale.

18 maggio 2019

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×