Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Se il comune cambia classe demografica, l’indennità di carica di Sindaci e assessori può variare nel corso dello stesso mandato.
Servizi Comunali Amministratori localiApprofondimento di Pietro Alessio Palumbo
Se il comune cambia classe demografica, l’indennità di carica di Sindaci e assessori può variare nel corso dello stesso mandato.
Pietro Alessio Palumbo
Con la Determinazione n°16/2019 (file allegato), la Sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti ha fornito importanti indicazioni in ordine all’adeguamento dell’indennità di funzione degli amministratori degli Enti Locali nel caso in cui, nelle more dell’espletamento del mandato, si verifichi un mutamento della classe demografica di individuazione dell’Ente locale.
Le coordinate normative
Il Testo unico degli enti locali prevede che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale sono determinate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto del criterio dell’articolazione in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente. Interventi normativi negli ultimi anni, sono stati ispirati dall’esigenza di limitare le spese a carico dell’ente e nel contempo informati ad una logica di costante riduzione dei costi della rappresentanza politica. Le norme hanno dunque modificato i criteri di calcolo, ponendo una serie di limiti alla crescita delle stesse indennità e imponendo, in buona sostanza, progressive riduzioni.
La parabola interpretativa della Corte
Secondo la Corte dei Conti, le disposizioni secondo cui l’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura devono fare riferimento alla popolazione, vanno interpretate come concernenti la popolazione effettivamente residente. Si evince di conseguenza un criterio generale per cui la popolazione va individuata in modo “dinamico”, cioè facendo riferimento agli aggiornamenti statistici più recenti. Il legislatore ha optato per una soluzione che tende a rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso “mobile” e non ad un dato limitato e statico, così come espresso dal censimento. Posto che il reiterato riferimento a modifiche stagionali della popolazione e, più in generale, a dati demografici di recente acquisizione, evidenzia la volontà legislativa di attualizzare il più possibile il parametro di riferimento, la rilevazione delle dimensioni demografiche dell’ente locale, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve dunque essere operata in base a un criterio attivo, effettivo, in incessante movimento.
La rimodulazione
Precisa la Corte che in generale, la rimodulazione, in aumento, dell’importo relativo all’indennità di funzione è pacificamente ammessa nei casi in cui l’Ente passi da una classe demografica inferiore a quella superiore. Nel caso in cui l’Ente locale transiti in diversa classe demografica, l’indennità dovrà essere determinata in conformità. Secondo la Corte questa soluzione è corretta atteso che la stessa, pur non frustrando gli obiettivi di correzione e di risanamento dei conti di finanza pubblica sottesi alla normativa vigente, consente di contemperare le ragioni di parità di trattamento e di effettività dell’accesso alle funzioni pubbliche che informano il sistema tabellare di riferimento. Di talché l’ente locale dovrà considerare gli oneri connessi, facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica attuale e non dovrà effettuare un “congelamento”, in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa per la corresponsione delle indennità di carica. L’Ente deve quindi procedere ad una costante (ri)determinazione delle indennità al fine di attualizzarle e garantire parità di trattamento e di effettività dell’accesso alle funzioni pubbliche, ovviamente sempre restando sotto la soglia legale. Per altro verso, vertendosi in tema di discipline normative finalizzate al contenimento della spesa pubblica, deve privilegiarsi un’applicazione non meramente formale delle stesse norme, avendo riguardo anche a più generali principi di sana gestione finanziaria. Così se è indubbia la volontà del legislatore di attualizzare il più possibile il meccanismo di determinazione delle indennità in questione, parametrandone la misura a criteri strettamente correlati all’impegno che la carica conferita implica, è altrettanto indubbio che ogni decisione, peraltro facoltativa, da cui deriva una rivisitazione di determinazioni già assunte ed un aumento di spesa, deve essere adeguatamente ponderata, in modo tale da verificare se gli elementi di fatto posti a fondamento dell’operazione abbiano consistenza tale da assicurare l’ossequio, anche sostanziale, della normativa vigente. Di coerenza, laddove l’Ente transiti in una classe demografica inferiore, senza indugio, dovranno essere adottati gli opportuni provvedimenti per una rideterminazione, in riduzione, delle indennità di carica.
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