Notifica a soggetto irreperibile all'anagrafe

Risposta al quesito del dott. Pietro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Pietro
29 Aprile 2019

L’Agenzia delle Entrate ha chiesto la notifica di un avviso di liquidazione IVA 2013 a carico di un soggetto irreperibile all'anagrafe ma con questa situazione: il signore in questione ha in concessione un’area di proprietà del Comune, sulla quale lo stesso ha costruito un bar iniziandovi l' attività nel 2011. Nello stesso comune, ma in altra via, aveva la propria residenza. Nel 2012 il soggetto parte improvvisamente per l'estero, in luogo sconosciuto (conosciuto solo il Paese, in quanto recatosi all'ambasciata d'Italia di quel Paese per motivazioni inerenti il rapporto commerciale). Fino agli inizi del 2017 le notifiche sono state fatte al padre, morto nel mese di aprile del 2017: da allora non c'è più nessuno qui residente che possa ritirare atti di notifica, tranne la seguente particolare situazione. Dal 2015 il soggetto era fiscalmente domiciliato presso l’attività commerciale del bar (come comunicatomi telefonicamente da un funzionario dell'Agenzia delle entrate, e come risultante dagli atti che l’Agenzia ci spedisce), con delega al padre, in vita, poi a nessun altro, fino al mese di febbraio di quest'anno. Nel frattempo le notifiche pervenute dalla morte del padre al 2018 le abbiamo effettuate come soggetto completamente irreperibile, in quanto, se avessimo consegnato l’atto in busta chiusa alla ragazza che gestisce il bar (senza deleghe o altri documenti ufficiali) e fatto firmare alla stessa, per ricevuta, l’avvenuta consegna, la raccomandata A.R. indirizzata al titolare irreperibile sarebbe tornata indietro, anche se spedita nel domicilio commerciale, con l’indicazione “irreperibile”. A questo punto il soggetto poteva: eccepire il vizio di nullità, in caso di consegna ai sensi dell'art. 140, perché avevo applicato l’istituto dell’irreperibilità relativa, pur risultando lui assolutamente irreperibile, e quindi non messo a conoscenza del contenuto dell’atto; poteva dire che la busta era stata aperta dalla ragazza del bar, ma dentro nulla c’era; poteva dire che non avevo rispettato la privacy perché la ragazza del bar non era tenuta ad aprire la busta ma solo ad informarlo, e invece lei aveva prima aperto la busta e letto il contenuto e poi informato lui. Come la giravo, la giravo male! Nel mese di dicembre 2018, allorquando mi è pervenuto, da aprte dell'Agenzia delle entrate, l'ultimo atto tuttora da notificare, inerente il credito IVA 2013, s'è attivata la procedura per una procura speciale ad un soggetto, residente in altro comune, per la gestione del bar (che comunque viene effettuata dalla figlia di quest’ultimo soggetto, che non risulterebbe in regola come lavoratore dipendente), completata nel mese di febbraio 2019, come risulta da una recente visura camerale. Se mi reco al bar trovo sempre la figlia di questo soggetto, che non risulta come collaboratore, dipendente o altro e quindi, per me, estranea, mentre, dalla visura camerale, emerge che la procura, concessa dal titolare del bar al procuratore speciale, nell’ambasciata d’Italia nel Paese straniero dove il soggetto titolare del bar risiede tuttora, senza indirizzo, non ha concesso la procura per tutti gli atti, ma solo per quelli inerenti l'attuale gestione, escludendo, almeno così sembra, quelli, privati della precedente gestione. Poiché la dichiarazione IVA 2013 non poteva essere in capo all'attuale gestore cui è stata rilasciata procura, secondo me non posso consegnare a questi, o a sua figlia, l'atto da notificare. Intanto, l’avvocato che segue la pratica di restituzione del bene per nostro conto ci ha mandato la documentazione occorrente per informare il soggetto dell’intimazione alla restituzione, inviandoci anche, oltre alla visura camerale, anche la procura. Con questo ulteriore elemento, come mi devo comportare? Resta escluso l'art. 140, in quanto l'eventuale raccomandata al titolare potrebbe mai pervenire, e quindi applicare il 143, oppure devo agire in altro modo? Vi ringrazio della risposta che, spero, mi vorrete dare, auspicabilmente a stretto giro, essendo in corso la procedura di restituzione del bene per ritornare in possesso dello scrivente Comune.

Risposta

Ritengo che il quesito riguardi più fattispecie che sono disciplinate da norme diverse.    

  1. Per quanto riguarda le notificazioni tributarie (“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”), secondo quanto previsto  dal  primo comma, lettera c), dell’articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi “, salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.                                                                      Pertanto, avendo eletto il contribuente il proprio domicilio nel Bar che gestiva, le notificazioni dovevano essere effettuate in tale esercizio commerciale.                                 
  2. Le preoccupazioni evidenziate nel quesito in merito alla posizione giuridica ed al  comportamento della persona che “gestisce il bar” sono infondate. Infatti non è compito del Messo accertare il rapporto (fiscale, previdenziale, assicurativo ecc.) intercorrente fra il contribuente e la persona che gestisce il bar, dove aveva eletto il suo domicilio fiscale.                         
  3. La relata di notificazione del messo (art. 148 del codice di Procedura Civile) fa fede fino a querela di falso, per cui è inconferente quello che dichiara la consegnataria (poteva dire che la busta era stata aperta dalla ragazza del bar, ma dentro nulla c’era).                                                                                           Unico rimedio per il destinatario dell’atto per fare risultare che la busta era “vuota” è la proposizione dell’azione giudiziaria prevista dall’art. 221 del CPC (modo di proposizione e contenuto della querela)  che disciplina la querela di falso. Diversamente quello che afferma il messo nella relata di notificazione è incontestabile.                                                                                                        Inoltre avendo il messo fatto firmare alla consegnataria un’apposita dichiarazione dalla quale risulta, fra l’altro, che l’atto notificato è contenuto  in  busta sigillata e che tale  busta reca all’esterno soltanto il numero di cronologico ed è priva di segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, il comportamento successivo della consegnataria è rilevante soltanto nei rapporti fra quest’ultima ed il destinatario (poteva dire che non avevo rispettato la privacy perché la ragazza del bar non era tenuta ad aprire la busta ma solo ad informarlo, e invece lei aveva prima aperto la busta e letto il contenuto e poi informato lui).  
  4.  Si intende, inoltre, precisare che la procedura prevista dall’art. 140 del CPC, operante in caso di irreperibilità temporanea anche  nelle notificazioni tributarie,  è più garantista di quella prevista dal primo comma lettera e) dell’art. 60 del DPR 600/1973 per l’ipotesi di irreperibilità assoluta, pertanto il contribuente non può lamentare alcun “danno”. 
  • Soltanto nel caso in cui il messo accerti in maniera fondata che nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente potrà avvalersi, legittimamente, della procedura prevista dalla lettera e) del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. 600/73.                                                                                                                     
  1. Per quanto riguarda la procedura per il rilascio dell’immobile, la normativa di rifermento non è contenuta nel DPR 600/1973 ma nel Codice di procedura civile.                                        
  2. In mancanza di dati più precisi ritengo possibile effettuare  una notifica intestata ed indirizzata all’attuale gestore del bar, se del caso anche attraverso il messo del Comune dove lo stesso è residente e, previa verifica sull’effettiva assoluta irreperibilità (verificata a mezzo informazioni e ricerche anagrafiche) del concessionario dell’area di proprietà del Comune, effettuargli una notificazione con le modalità previste dall’art. 143 del CPC.                                                                                                                    Si ritiene opportuno specificare che secondo la Corte di cassazione (ex multis sentenza n. 29671 del 12 dicembre 2017), prima di definire una persona  “irreperibile” (nel caso di notificazione di atti tributari o amministrativi), è necessario effettuare delle particolari  ricerche.                                                       Infatti, l’ordinaria diligenza richiesta al messo notificante impone che le indagini sulla reperibilità del destinatario dell’atto non si limitino a quanto presente nei registri anagrafici, ma includono anche tutte quelle situazioni in cui si ritiene, “… secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora)”.                                                                E’ rilevante, in tale ottica, conoscere se il destinatario dell’atto continua a mantenere la sua residenza dove l’aveva al momento in cui ha stipulato la concessione dell’area di proprietà comunale, oppure se, in tale occasione, ha dichiarato di avere un “ domicilio eletto” o, ancora ha comunicato all’Ufficio anagrafe di avere trasferito la propria residenza.
  3. Solo ai fini di completezza, si ricorda che nel caso di notificazioni all’Estero di atti tributari la fattispecie è regolamentata dall’articolo 60 lettera e-bis) del citato DPR 600 del 1973, mentre nel caso di notifica amministrativa (intimazione alla restituzione) la normativa di riferimento è contenuta nell’art. 142 (notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica) del Codice di procedura civile, utilizzando, se del caso, la Guida alla notifica all’estero di atti amministrativi (edizione 2018) predisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie Ufficio IV – Sezione IV notifiche.
    24 aprile 2019                 Pietro Rizzo
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