Approfondimento di Sergio Trovato

L'immobile destinato dall’amministrazione comunale alla gestione del servizio idrico non è esente da Ici e Imu

Servizi Comunali Esenzioni ICI
di Trovato Sergio
06 Maggio 2019

Approfondimento di Sergio Trovato                                                                                                           

ESENZIONE IMMOBILI COMUNALI

 

IL SERVIZIO IDRICO NON E’ ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

 

Sergio Trovato

Un immobile destinato dall’amministrazione comunale alla gestione del servizio idrico non è esente da Ici e Imu, poiché non si tratta di attività istituzionale. Non a caso l’immobile è stato inquadrato dall’Agenzia delle entrate nella categoria “D” anziché “E”, vale a dire tra quelli esenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 9427 del 4 aprile 2019.

Non sussistono i presupposti per ottenere il   riconoscimento dell'esonero dal pagamento dell'imposta, considerato che l’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 504/1992 riserva l'esenzione agli immobili posseduti dall’ente locale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Per i giudici di legittimità, è “evidente che il servizio idrico esercitato non possa essere qualificato come compito istituzionale del comune”. Peraltro, la natura economica dell'attività esercitata non viene meno a seconda che a gestire il servizio sia direttamente l'ente territoriale o una azienda municipalizzata o una società partecipata dall’ente. L’immobile, infatti, è stato classificato nella categoria “D”, perché ciò “che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale”. La Cassazione (sentenza 8872/2016) ha chiarito anche che un immobile posseduto da una società costituita da più comuni e utilizzato per lo svolgimento dell'attività di smaltimento rifiuti non ha diritto a fruire dell'esenzione. Del resto, l’elencazione dei soggetti esenti dall’imposta municipale è tassativa e una società di capitali, ancorché costituita tra enti pubblici territoriali, non può fruire dell'esenzione, non rientrando tra i soggetti esenti, al di là del fatto che gli immobili siano destinati a scopi istituzionali. Non è possibile un’interpretazione analogica della norma agevolativa.

L’interpretazione dei giudici di legittimità è pienamente condivisibile.  L’esenzione Ici, ma lo stesso vale per l’Imu, è prevista per gli immobili posseduti, oltre che dallo stato, da regioni, province, comuni ed è condizionata dalla destinazione effettiva che a questi viene data. L’elencazione è tassativa, poiché tutte le norme che prevedono agevolazioni sono di stretta interpretazione e non è ammesso ricorrere all’analogia. Per il riconoscimento dell’esenzione non è sufficiente la volontà di utilizzare l’immobile per scopi istituzionali. La destinazione deve essere effettiva e concreta. In base all’articolo 7 sopra citato non spetta l’esenzione Ici e Imu se l’ente pubblico non fornisce la prova che l’immobile abbia questa destinazione esclusiva. Gli immobili, dunque, devono essere diretti a soddisfare compiti dell'ente pubblico (sede o ufficio) che ne è proprietario. E’ indispensabile che l'utilizzo avvenga in forma immediata e diretta, e cioè da soggetti interni alla struttura organizzativo- amministrativa dell'ente, poiché solo in questo caso l'uso può essere caratterizzato da fini istituzionali. Per esempio la commissione tributaria provinciale di Terni (sentenza 237/2011) ha sostenuto che la provincia è tenuta a pagare l'Ici (e dal 2012 anche l'Imu) se gli immobili non sono destinati al soddisfacimento di compiti dello stesso ente pubblico che ne è proprietario. Non è infatti sufficiente che li metta a disposizione di terzi, anche se la provincia è obbligata a darli in uso allo stato per lo svolgimento di attività didattiche (sede universitaria).

Va ricordato che con l’introduzione dell’Imu è stato ristretto l’ambito delle esenzioni prima riconosciute dalla disciplina Ici. Non possono più fruire dell’agevolazione fiscale gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Non è stata riproposta l’esenzione neppure per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che vengono recuperati per essere destinati a attività assistenziali. Infine, con la modifica dell’articolo 7, lettera a) sono state ridisegnate le agevolazioni anche per gli immobili posseduti dalle amministrazioni locali, poiché l’esonero dal pagamento è limitato solo agli immobili siti sul proprio territorio e non compete più per quelli ubicati sul territorio di altri enti.

27 aprile 2019

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