Approfondimento di Matteo Barbero

Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada

Servizi Comunali Bilancio preventivo Sanzioni
di Barbero Matteo
23 Aprile 2019

Approfondimento di Matteo Barbero                                                                                    

Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada

Matteo Barbero

La quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada che gli enti possono destinare al Fondo risorse decentrate per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale sono soggetti al tetto massimo previsto dall’art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017.  Lo ha chiarito la Corte dei Conti – Sezione delle autonomie con la recente deliberazione n. 5/2019, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per Lombardia.

Secondo quest’ultima, tutti gli emolumenti economici accessori esclusi dai vincoli di finanza pubblica (si pensi ai compensi spettanti agli avvocati , ai diritti di rogito, agli incentivi per funzioni “tecniche” etc.) avrebbero in comune, tra loro, la concorrenza di taluni presupposti (fonte in specifica disposizione di legge, predeterminata categoria di dipendenti, auto-finanziamento dell’emolumento, neutralità di impatto sul bilancio, limite finanziario complessivo) che connoterebbero anche per le “multe”. Inoltre, gli emolumenti accessori qui in esame sarebbero, per loro natura, variabili nel tempo e, come tali, meno suscettibili di essere soggetti ad un vincolo di finanza pubblica che ha come parametro di riferimento un predeterminato anno base, dal quale deriverebbero, per i dipendenti degli enti locali, effetti favorevoli o penalizzanti in modo del tutto casuale.

Di diverso avviso la Sezione Autonomie, secondo cui il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio.

L’unico caso in cui il tetto non si applica è quello in cui l’ente destina agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto.

13 aprile 2019

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