Approfondimento di Sergio Trovato

Enti non profit, per l’esenzione é imposto l’uso diretto dell’immobile

Servizi Comunali Esenzioni
di Trovato Sergio
17 Aprile 2019

Approfondimento di Sergio Trovato                                                                                           

ENTI NON PROFIT,

PER L’ESENZIONE E’ IMPOSTO

L’USO DIRETTO DELL’IMMOBILE

Sergio Trovato

Le agevolazioni per le imposte locali si applicano al proprietario se l’immobile viene utilizzato direttamente. E’ esente, infatti, dal pagamento dell’Ici, ma la stessa regola vale per Imu e Tasi, l’immobile posseduto e utilizzato da uno Stato estero. L’agevolazione non spetta, invece, per l’immobile utilizzato da un Console onorario se lo stesso risulta proprietario e lo ha messo a disposizione dello Stato estero per svolgere le funzioni consolari. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 4216 del 13 febbraio 2019.

Per i giudici di legittimità, “nel caso che occupa il proprietario dell'immobile non si identifica nello Stato estero che, quale ente che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”, e vi esercita attività oggettivamente esente, “ma nella persona fisica che, nella qualità di console onorario, ha messo a disposizione dello Stato estero, per finalità verosimilmente lucrative, i locali di sua proprietà”.

E’ addirittura controverso se possa essere riconosciuta o meno l’esenzione qualora un ente non commerciale titolare di un immobile lo concede in comodato a un altro ente non profit, sempre che i due enti svolgano la stessa attività, perseguano le stesse finalità istituzionali e per il suo utilizzo non venga richiesto al concedente il pagamento del canone di locazione. Secondo la commissione tributaria regionale di Roma in questi casi spetta l’agevolazione, ancorché la Cassazione (sentenza 15025/2015) si sia espressa in modo diverso. Con la sentenza 2696/2018, i giudici d’appello hanno riconosciuto l’agevolazione fiscale purché l'ente possessore dell'immobile e l'ente utilizzatore siano entrambi enti non commerciali, le attività svolte siano comuni ai due enti e l'immobile venga concesso dal possessore all'utilizzatore di fatto “in comodato gratuito e non in locazione onerosa”. Solo in presenza di queste circostanze verrebbe meno la necessità dell'utilizzo diretto. Anche la commissione tributaria provinciale di Reggio Nell’Emilia (sentenza 271/2017) ha affermato che è esente dall’Imu l’immobile che un ente non utilizza direttamente e che concede in comodato gratuito ad altro ente non profit per lo svolgimento di attività didattica. L’agevolazione non è condizionata dall’uso del bene da parte dell’ente possessore. Per i giudici tributari non c’è alcun motivo per disconoscere l’agevolazione qualora l’immobile venga utilizzato da un ente non commerciale diverso rispetto al possessore. Tra l’altro, l’uso in comodato del bene immobile non provoca effetti discorsivi. Anche questa pronuncia è in linea con quanto sostenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze (risoluzione 4/2013) ma, come già rilevato, si pone in contrasto con l’interpretazione che ha fornito la Cassazione sulla questione de qua. Per la Suprema corte, se un ente concede in comodato un immobile a un altro ente, che vi svolge l’attività con modalità non commerciali, non ha diritto all’esenzione Ici, Imu e Tasi poiché non lo utilizza direttamente. L’esenzione esige l’identità soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo delle imposte locali, e l’utilizzatore dell’immobile. In effetti, va ricordato che in passato la Corte costituzionale (ordinanze 429/2006 e 19/2007) ha già chiarito che per fruire dell’esenzione l’ente non commerciale deve non solo possedere, ma anche utilizzare direttamente l’immobile. E’ richiesta una duplice condizione: l’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e l’esclusiva loro destinazione a attività peculiari che non siano produttive di reddito. Si ritiene che l’agevolazione non possa essere riconosciuta nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché eventualmente assistita da finalità di pubblico interesse. Requisito essenziale è il possesso qualificato da parte dell’ente, non è sufficiente il possesso di fatto. L’uso indiretto da parte dell’ente che non ne sia possessore non consente al proprietario di fruire dell’esenzione.

5 aprile 2019

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