Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Gli atti di un rapporto obbligatorio di gestione del servizio rifiuti, pur discutibilmente, non appartengono al giudice amministrativo.
Servizi Comunali Cause e litiApprofondimento di Eugenio De Carlo
Gli atti di un rapporto obbligatorio di gestione del servizio rifiuti, pur discutibilmente, non appartengono al giudice amministrativo.
Eugenio De Carlo
Secondo il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 2128 del 1° aprile scorso), l’annullamento del provvedimento comunale di risoluzione del contratto di appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (nel caso di specie, nell’esercizio di apposita clausola risolutiva espressa prevista dal capitolato speciale d’appalto), non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario, afferendo alla fase di esecuzione del contratto. Nell’occasione, il giudice d’appello, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha respinto la tesi secondo cui la questione rientrava tra le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previste dalle lettere c) e p) dell’art. 133 del codice del processo amministrativo, relative, rispettivamente, alle «concessioni di pubblici servizi», con esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettive, e «alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere».
Il servizio in discussione, infatti, era stato affidato dal Comune mediante concessione anziché nelle forme dell’appalto, ma l’atto comunale impugnato costituiva esercizio del potere di scioglimento dal rapporto contrattuale stabilito con la stipulazione del contratto, quindi, indiscutibilmente riconducibile alla fase esecutiva del contratto stesso ossia ad una fase in cui, per costante giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione le posizioni delle parti hanno consistenza di diritto soggettivo e sono conseguentemente conoscibili dal giudice ordinario (v. Cass., SS.UU., ordinanza 10 gennaio 2019, n. 489).
Pertanto, il Consiglio di Stato, ha negato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto “non sono riconducibili all’esercizio di un potere autoritativo in materia gli atti compiuti nell’ambito di un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione dei rifiuti (cfr., tra le altre: Cass., SS.UU. 11 giugno 2010, n. 14126; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2016, n. 3399 e 9 aprile 2015, n. 1819).
A margine della decisione, tuttavia, lo stesso giudice d’appello ha osservato che l’orientamento anzidetto - pur rispettabile in quanto proveniente dal giudice regolatore della giurisdizione - appare comunque opinabile e da rimeditare a favore della giurisdizione del giudice amministrativo in quanto, da un lato, trascura che l’affidamento di un contratto per la raccolta dei rifiuti si pone a valle ed è attuativo di una scelta di carattere autoritativo concernente le modalità di gestione di un servizio pubblico e, dall’altro, non considera affatto che la logica di concentrazione delle tutele in situazioni di intreccio tra diritti soggettivi ed interessi legittimi giustificherebbe la giurisdizione esclusiva amministrativa.
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