Approfondimento di Sergio Trovato

Tassa rifiuti, tariffe più alte per gli alberghi rispetto alle abitazioni

Servizi Comunali TARI Tariffe
di Trovato Sergio
11 Aprile 2019

Approfondimento di Sergio Trovato                                                                                 

TASSA RIFIUTI,

TARIFFE PIU’ ALTE PER GLI ALBERGHI

RISPETTO ALLE ABITAZIONI

Sergio Trovato

 

         E’ legittima la delibera comunale che fissa per gli esercizi alberghieri una tariffa per la tassa rifiuti notevolmente superiore a quella applicabile alle civili abitazioni. La maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto a una abitazione costituisce un dato di comune esperienza. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 7446 del 15 marzo 2019.

Per i giudici di piazza Cavour, deve essere applicata una tariffa “per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni”. Alla tesi sostenuta dalla Suprema corte, però, i giudici di merito non si sono quasi mai uniformati. Un’eccezione è rappresentata dalla commissione tributaria regionale di Palermo (sentenza 2351/2017), la quale ha affermato che è legittima la delibera comunale che fissa per gli esercizi alberghieri una tariffa superiore a quella delle abitazioni. Con la sentenza 16972/2015 la Cassazione ha chiarito, inoltre, che va differenziata anche la tariffa per l’attività di B&B svolta in una civile abitazione, rispetto alla tariffa abitativa ordinaria. Tuttavia, ha precisato che i B&B non sono assimilabili agli alberghi, atteso che svolgono attività ricettiva in maniera occasionale e in forma non imprenditoriale.

I giudici di legittimità hanno sempre sostenuto che i comuni hanno il potere-dovere di deliberare tariffe più elevate per gli alberghi rispetto a quelle delle abitazioni (sentenza 302/2010). Peraltro, l’articolo 68 del decreto legislativo 507/1993 non imponeva ai comuni di inserire gli immobili adibiti a attività alberghiere nella stessa categoria di quelli utilizzati come abitazioni, poiché non manifestano la stessa potenzialità di produzione di rifiuti. Così come non sono inseriti nella stessa categoria per la Tari. L’amministrazione comunale può differenziare le tariffe in relazione alla maggiore o minore produttività dei rifiuti delle varie attività soggette al prelievo. In senso contrario si è espressa, per esempio, la commissione tributaria provinciale di Taranto (sentenza 1791/2016), poiché non c'è nulla che giustifichi un diverso trattamento fiscale tra le due categorie di immobili. Per la commissione provinciale, che richiama una pronuncia della commissione regionale della Puglia, “il dato di comune esperienza supposto dalla Cassazione è, in realtà, opinabile”, in quanto il legislatore ha voluto assimilare gli alberghi alle abitazioni.

Gli enti sono tenuti a determinare le tariffe e a indicare locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti. Dunque, per la Tarsu avevano il potere di stabilire una tariffa più elevata per le attività alberghiere rispetto alle civili abitazioni. In effetti, il comma 2 dell’articolo 68 disponeva che l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie dovesse essere effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, “in via di massima”, dei gruppi di attività e dell’utilizzazione degli immobili. L’orientamento della Cassazione sulla questione è univoco (sentenza 5722/2007; ordinanza 4797/2014). Peraltro anche il Consiglio di Stato (decisione 750/2009) ha sostenuto che la legge non escludeva la possibilità che il comune, nell’ambito della propria discrezionalità, potesse operare differenziazioni tariffarie ove ciò risultasse necessario al fine di conseguire l’obiettivo di coprire il costo del servizio.

Per la Tarsu le amministrazioni comunali erano tenute a emanare un regolamento che doveva contenere non solo la classificazione delle categorie e eventuali sottocategorie, ma anche la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso. Nell’ambito del potere regolamentare potevano essere individuate anche le fattispecie agevolative, con le relative condizioni, le modalità di richiesta e le eventuali cause di decadenza.

1 aprile 2019

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