Corte di Cassazione Civile, Sezione II – Sentenza 22 marzo 2019, n. 8244
Servizi Comunali Contratti pubbliciMASSIMA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8244 del 22 marzo 2019 , i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria. Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell’accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi. Il requisito di forma scritta è richiesto, non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l’adozione di contenuti e pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché protrattisi nel tempo e rispondenti ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva o comunque mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
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