Autentica di firma su atto di nomina a difensore di fiducia e contestuale procura speciale rilasciata dal Comune
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania – Delibera 20 marzo 2019, n. 62
Servizi Comunali BilancioMASSIMA
La Corte dei Conti, con la sentenza n. 62 del 20 marzo 2019, ha affermato che il “risultato di amministrazione”, accertato o presunto, nel nuovo sistema contabile del d.lgs. 118/2011, deve esprimere in modo unitario, chiaro e veritiero lo stato degli equilibri dell’ente. Ne consegue che il risultato di amministrazione “presunto” non può non tenere conto dei fatti di gestione precedenti, anche se tali fatti di gestione non sono stati ancora formalmente “accertati” con la rendicontazione dell’anno corrispondente (art. 188, comma 1-bis, del Tuel). Di conseguenza, il risultato di amministrazione presunto deve già inglobare lo squilibrio da eventuali debiti fuori bilancio, valorizzando lo strumento del Fondo rischi.Questo per evitare una falsa rappresentazione del risultato di amministrazione e tutelare i principi di prudenza e di veridicità. In questo modo, il riconoscimento e la copertura dei debiti fuori bilancio diventano parte integrante e parallela della manovra di bilancio successiva, la quale dovrà trovare le risorse per coprire l’eventuale maggiore disavanzo emerso, nonché prendere atto dell’eventuale minore risultato di amministrazione disponibile.
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 77 e comunicato stampa
Ministero dell’Interno – 14 maggio 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
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