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Rispetto del tetto di spesa del personale
Servizi Comunali Spesa personaleApprofondimento di Luigi Oliveri
Rispetto del tetto di spesa del personale
Luigi Oliveri
Il rispetto del tetto della spesa di personale va garantito per ciascuno degli anni del triennio della programmazione dei fabbisogni.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 8 marzo 2019, n. 86 fornisce alcune chiarimenti sulle modalità operative da seguire per rispettare i vincoli della spesa di personale.
L’aspetto più significativo della deliberazione consiste proprio nell’evidenziazione che la programmazione triennale dei fabbisogni non può essere intesa come un accumulo di spesa complessivo del triennio, tale per cui si possa confrontare con il tetto la media della spesa triennale.
La Sezione Lombardia afferma, al contrario, che “il contenimento della spesa di personale programmata deve considerare come parametro di riferimento il valore medio del triennio 2011 – 2013, che deve essere rispettato dalla spesa sostenuta in ciascuna annualità”.
Quindi, la programmazione deve assicurare che in ciascuno degli anni componenti il triennio di programmazione si rispetti il limite del valore medio degli anni 2011-2013.
Il parere non si ferma qui e chiarisce anche alcuni altri aspetti operativi di particolare rilievo per la delicata opera di programmazione della spesa di personale.
La Sezione ricorda che nel tetto di spesa occorre includere tutto il lavoro flessibile, a sua volta delimitato da un ulteriore vincolo specifico disposto dall’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010. La spesa per lavoro flessibile, infatti, non deve superare il 50 per cento dell’ammontare di quella sostenuta nell’anno 2009 o in mancanza del dato, della stessa spesa effettuata nell’arco del triennio 2007-2009.
Le uniche deroghe a questo dato derivano dalle espresse previsioni dedicate dalla norma alle funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e del settore sociale. Il tetto può però essere derogato, sempre per assunzioni non indispensabili di lavoro occasionale, se si dimostra il rispetto del limite dettato sulla riduzione sulla spesa complessiva del personale come disposto dai commi 557 e 562 dell’art.1 della l. 296/2006.
Inoltre, la deliberazione evidenzia che a seguito della riforma Madia occorre prendere atto dell’importanza del superamento della dotazione organica, sostituta dal concetto di spesa massima potenziale che, per i comuni, continua a essere fissata dalla legislazione vigente.
Dunque, spiega la Corte, il d.lgs 75/2017 e le linee di indirizzo per la formulazione del piano dei fabbisogni, non hanno introdotto un nuovo tetto di spesa, sicchè “conservano efficacia le norme sulla definizione dei budget assunzionali e sul contenimento della spesa per il personale”.
Il piano triennale dei fabbisogni di personale, semmai, “rappresenta un vincolo per l’ente in quanto, se non adottato, impedisce l’assunzione di nuovo personale”.
A proposito di tetti, la deliberazione della Sezione Lombardia ricorda anche che il 2018 è stato l’ultimo anno in cui ha avuto applicazione la disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, introdotta, per il triennio 2016-2018, dalla legge 208/2015. Dal 2019 ha ripreso piena efficacia “la disciplina contenuta nell’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 e ciò determinerà il superamento delle limitazioni al turn over. Per tutti gli Enti locali, sarà possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente”.
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