Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La verità fuori dal processo: sull’irragionevolezza dell’appalto di servizi senza corrispettivo economico
Servizi Comunali Contratti pubbliciApprofondimento di Alessandro Russo
La verità fuori dal processo: sull’irragionevolezza dell’appalto di servizi senza corrispettivo economico
(di Alessandro Russo)
L’art. 1655 del codice civile recita: <<L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.>>.
L’art. 3 c. 1 lett. ii) D.Lgs. 50/2016 smi, che sembrerebbe mutuare la categoria dell’appalto pubblico da quella del diritto civile, dispone: <<appalti pubblici: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi>>[1].
La lettura combinata dei due dispositivi condurrebbe ad affermare che, se il contratto non preveda alcun corrispettivo in favore dell’appaltatore - nel senso che l’opera o il servizio sono da compiersi a titolo gratuito per espressa volontà delle parti - si sarebbe in presenza di donazione e non di contratto d’appalto[2].
Questo approdo sembrerebbe sia stato scardinato dalle sentenze nn. 4614/2017 e 4178/2018 rispettivamente delle sezioni V e VI del Consiglio di Stato, che per il contratto pubblico ammetterebbero: << un significato attenuato o in parte diverso rispetto all’accezione propria del mondo interprivato>>[3] della nozione di “contratti a titolo oneroso”.
Il lavoro si propone di scandagliare criticamente le due decisioni, utilizzando delle lenti differenti da quelle dello stretto diritto amministrativo, per testarne la validità e la tenuta nell’ordinamento e, se del caso, per superarle verso interpretazioni più coerenti con l’attuale costituzionalismo multilivello[4].
La redazione del Piano Strutturale del Comune senza oneri per il Comune
Gli ordini degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Agronomi ecc.. di Catanzaro impugnavano la deliberazione della Giunta e le successive determinazioni dirigenziali del Comune di Catanzaro che prevedevano la possibilità di emanare un bando di gara per incarico a titolo gratuito, con la sola corresponsione delle spese autorizzate dal RUP (fino al limite di € 250.000): <<per l’elaborazione, stesura e redazione integrale del Piano Strutturale del Comune e di tutte le norme, discipline, atti, piani, programmi e accordi di governo del territorio, di settore e di programmazione, comunque correlati (compresa la redazione del regolamento edilizio e urbanistico); ovvero la redazione di un atto di pianificazione territoriale, compresa la “Valutazione Ambientale Strategica”, che non tenga conto solo del profilo urbanistico, ma anche dei diversi profili connessi (geologici, idrogeologici, sismici, ambientali, culturali, tecnologici, storico-architettonici, socio-demografici, economici>>[5].
Prima dell’emanazione del bando l’Amministrazione chiedeva il parere della Corte dei conti, che si dimostrava favorevole, in quanto: <<Il corrispettivo costituisce un elemento ritenuto non essenziale, ma naturale (Cass. n. 5472/1999), nel senso che il contratto d’opera si presume oneroso. La puntuale determinazione del prezzo dunque può anche mancare, (…), con la conseguenza che in tal caso il prezzo va determinato secondo le tariffe e gli usi o direttamente dal giudice (ex art. 2233 c.c.). Stante la primazia della fonte contrattuale, il compenso del professionista può anche essere oggetto di rinunzia, (…) a nulla ostando la natura (pubblica o privata) del soggetto beneficiario (Cass. ss.uu. n. 18450/2005). La decisione di far ricorso a collaborazioni di tipo gratuito, deve comunque accompagnarsi all’indizione di procedure selettive tra professionisti.>>[6].
Il Tar Calabria, adito dagli Ordini, accoglieva il ricorso, specificando che: <<La domanda di annullamento ha ad oggetto il bando di gara (...) la cui previsione di gratuità della prestazione di servizi è idonea a manifestare immediatamente la sua attitudine lesiva, incidendo l’interesse alla partecipazione. (…). Non vi è dubbio che (…), il contratto di appalto sia contraddistinto dalla necessaria “onerosità” e sinallagmaticità delle prestazioni.>>[7].
Il Comune di Catanzaro decide di appellare.
Il Consiglio di Stato favorevole all’appalto di servizi a corrispettivo zero
Con sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017 il Consiglio di Stato sez. V accoglie il ricorso.
Dapprima il Collegio circoscrive la domanda, orientandola secondo le aspettative attese; infatti: <<si tratta di verificare se un contratto di prestazione di servizi (professionali), che preveda il solo (ampio) rimborso delle spese contrasti o non contrasti con il paradigma normativo dell’appalto pubblico (di servizi) >>[8].
Poi decide - con un gioco retorico - che: <<l’espressione “contratti a titolo oneroso” può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all’accezione propria del mondo interprivato>>; infatti la garanzia di serietà e affidabilità, non troverebbe necessariamente fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione: ma – a detta del Collegio - potrebbe anche rinvenirsi in un altro genere di utilità, economicamente apprezzabile, che: <<si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto>>[9].
Muovendo da questo assunto, il Consiglio di Stato poi decide di considerare alla medesima stregua - quindi potenzialmente sovrapponibili - il contratto di progettazione con quello di sponsorizzazione: <<Assume ormai pregnanza nell’ordinamento, (...), la pratica dei contratti di sponsorizzazione, che ha per gli stessi contratti pubblici la disciplina generale nell’art. 19 D.Lgs. 50/2016. La sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito: (…): il motivo che muove (lo sponsor ndr) è l’utilità costituita dall’opportunità di spendita dell’immagine, (…). Per l’Amministrazione è finanziariamente non onerosa, ma genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio. In altri termini: la circostanza che vi sia verso lo sponsor una traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di titolarità pubblica non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini propri dell’equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione, vale a dire della dazione dello sponsor.>>[10].
Avendo ormai deciso di supportare solo retoricamente la decisione che legittima l’appalto di servizi in assenza di corrispettivo, il Collegio attinge anche dal processo formulare romano; e proclama: <<L’utilità costituita dal potenziale ritorno di immagine per il professionista può essere insita anche nell’appalto di servizi del bando gravato: che rappresenta un interesse economico che appare superare il divieto di non onerosità dell’appalto pubblico, e consente una rilettura critica dell’asserita natura gratuita del contratto di redazione del PSC di Catanzaro. L’effetto di potenziale promozione esterna dell’appaltatore, (…), appare costituire, (…) controprestazione contrattuale a risultato aleatorio, (...). Non vi è dunque estraneità alla logica concorrenziale che presidia il Codice appalti quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del contraente (…) è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione. Il mercato non ne è vulnerato.>>[11].
Così con un sofismo - peraltro non perfettamente riuscito – il Consiglio di Stato vorrebbe persuadere il lettore che dal contratto di sponsorizzazione si potrebbe approdare all’appalto di servizi con controprestazione diversa dal denaro, ed aleatoria.
Chi scrive però ritiene questa una torsione irragionevole del diritto: infatti a fronte di una prestazione complessa come la redazione del PSC non può aversi una controprestazione basata solo sulla potenziale - quanto oscura – promozione dell’appaltatore. L’Amministrazione vedrebbe il suo onere ridursi fino allo zero: il rapporto sinallagmatico sarebbe assente o malissimo bilanciato[12].
Più avanti però la sezione sembra essere più cristallina, quanto meno negli obbiettivi: <<la scelta di questo contratto risulta presidiata, (…), da una valutazione in ordine alla necessarietà di pervenire al nuovo PSC, oltre che della non (integrale) copertura in bilancio del costo stimato, anche nella misura minima, del compenso.>>[13].
Con queste motivazioni il Consiglio di Stato sez. V accoglie la domanda del Comune di Catanzaro e decide per la totale riforma della sentenza n. n. 2435/2016 il Tar Calabria sez I.
Lo stesso ragionamento sarà ripreso un anno dopo dalla Sezione VI per affermare che un appalto di servizi per la scuola di musica del Comune di Rovereto può ben essere affidato senza corrispettivo per l’appaltatore[14].
Un caso di conflitto pratico
Così il Collegio afferma che non violerebbe il Codice dei contratti pubblici l’appalto di servizi a titolo completamente gratuito.
Se anche fosse verificato che l’appalto di servizi a corrispettivo pari a zero fosse coerente col Codice dei contratti - tesi smentita dalle stesse direttive appalti[15] - nel decidere in questo senso il Consiglio di Stato avrebbe avuto una visione alquanto parziale della questione.
Infatti il Collegio sembra non considerare che la gratuità di una prestazione resa alla Pubblica Amministrazione da un operatore economico sarebbe in pieno ed aperto contrasto con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea[16], la Legge sull’equo compenso[17], le tariffe sulla progettazione[18], col Correttivo al Codice degli Appalti[19] oltreché la Legge anticorruzione: il PSC infatti è il prodromo di tutti i futuri permessi di costruire, appaltarlo al costo simbolico di € 1 eleva esponenzialmente il rischio corruttivo in un territorio già ad elevatissimo rischio[20].
Ed infine il Collegio sembrerebbe non essersi prospettato che la salvaguardia del Bilancio del Comune di Catanzaro è cosa di molto parziale rispetto alla tenuta del Bilancio complessivo dello Stato: se infatti iniziasse a diffondersi il principio secondo il quale sono legittimi appalti di servizi senza corrispettivo in danaro, alla lunga sarebbe lo Stato a trovarsi con una ridotta base imponibile su cui prelevare gettito; persistendo su questa china l’Amministrazione che favorisce appalti a euro zero, rischierà di ritrovarsi con zero appalti …
In conclusione con le decisioni nn. 4614/2017 e 4178/2018 il Consiglio di Stato eleverebbe ipotesi speciali e settoriali (appalti di lavori, ammissibilità in gara di Onlus, contratti di sponsorizzazione) ad elementi indicativi dell’esistenza nell’ordinamento di un «concetto attenuato di onerosità», sganciato dalla corresponsione di denaro; autorizzando appalti pubblici dove: <<il corrispettivo non esiste e le altre utilità sono esattamente le conseguenze che ogni aggiudicazione porta con se: le utilità patrimoniali sono le stesse conseguenze della stipula del contratto>>[21].
Chi scrive ritiene si sia di fronte ad un palese cd “conflitto pratico”, situazione che si verifica quando chi agisce ha una ragione giuridica per tenere un comportamento incompatibile con quello preteso dalla ragione morale. Quando ciò accade la norma giuridica sentita “ingiusta” perde, in tutto o in parte, la sua forza normativa, inducendo l’interprete a dubitare che sia dotata di carattere coercitivo o che l’obbedienza ad essa sia in qualche modo giustificata[22].
Infatti il dato che la sentenza 4614/2017 avrebbe forse tentato di fissare, viene smentito e superato proprio dal Tar Calabria sez. I, che il 2 agosto 2018 con la sentenza n. 1507/2018, ripresentandosi la questione della legittimità del bando per la redazione del PSC a corrispettivo a zero, dichiara che la clausola che prevede la gratuità della prestazione in favore della Pubblica Amministrazione Pubblica è immediatamente lesiva della posizione dell’operatore che, pur essendo interessato a partecipare alla gara, non intenda prestare gratuitamente la propria opera. Si tratterebbe quindi di una clausola preclusiva della concorrenza.
Consapevole del diverso avviso espresso dal Consiglio di Stato, il Tar Calabria ribadisce comunque l’orientamento, espresso con la sentenza n. 2453/2016: <<La qualificazione dell’oggetto della gara in esame quale appalto di servizi è desumibile dalla natura imprenditoriale che si richiede all’organizzazione delle risorse da parte dell’operatore economico partecipante, in considerazione della peculiare complessità dell’oggetto della specifica organizzazione e dalla predeterminazione della sua durata. L’appalto pubblico di servizi rientra (…) nel Codice di Contratti Pubblici. Non vi è dubbio che, alla stregua di tale normativa speciale, il contratto di appalto sia contraddistinto dalla necessaria “onerosità” e sinallagmaticità delle prestazioni, essendo connotato sia dalla sussistenza di prestazioni a carico di entrambe le parti che dal rapporto di reciproco scambio tra le stesse. E’ sufficiente richiamare la definizione normativa di cui all’art. 3 c. 1 lett. ii) di “appalti pubblici” di cui al D.Lgs. n. 50/2016 quali contratti a titolo oneroso e stipulati per iscritto (…). A tale tipologia di servizi fa inoltre riferimento anche la norma di cui all’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, che stabilisce come obbligatorio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nell’ipotesi di contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale, di importo superiore a € 40.000,00, così confermando la necessità che sia specificato il valore della prestazione richiesta, ovvero che sia previsto come elemento essenziale del contratto il corrispettivo. (…). La necessaria predeterminazione del prezzo del servizio oggetto di appalto, anche quando tale componente sia valutata unitamente a quella qualitativa, (…), è funzionale a garantire il principio di qualità della prestazione e della connessa affidabilità dell’operatore economico, rispetto al quale va (…) anche “misurato” il principio generale di economicità, cui solo apparentemente sembra essere coerente il risparmio di spesa indotto dalla natura gratuita del contratto di appalto “atipico”.>>.
Motivazioni che chi scrive sceglie di considerare valide ed assonanti con i principi costituzionali della dignità della persona e della sua retribuzione, che deve sempre essere proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro[23].
In conclusione chi scrive si augura il lavoro abbia svelato almeno in parte delle radure forse non ancora non così ben illuminate dalla dottrina sul “caso Catanzaro”; cosciente comunque che rischiarando talune zone irrimediabilmente se ne pongono in ombra tal altre[24].
25 marzo 2019
[1] Per un coinciso commento sul concetto di appalto pubblico si veda per tutti G. GRECO (a cura di), Argomenti di diritto amministrativo vol. 1, Giuffrè, 2017 pp. 317-338.
[2] Vedi per tutti D. RUBIO, Commentario al Codice civile. Appalto. Artt. 1655 – 1677, Zanichelli, 2007
[3] Cfr. Consiglio di Stato sez. V n. 4616/2017.
[4] In tema di multilevel government si vedano per tutti P. BILANCIA-F.G. PIZZETTI, Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello, Giuffrè, 2004 e A. RUGGERI Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali tra internazionalizzazione (ed europeizzazione) della costituzione e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto eurounitario, in www.rivistaaic.it, 4/2010.
[5] Cfr. Determinazione n. 2906/2016 del Comune di Catanzaro.
[6] Cfr. Corte dei conti sez. Calabria deliberazione n. 6/2016 par. 3.
[7] Cfr. Tar Calabria Catanzaro sez. I n. 2435/2016 che continua affermando: <<Il principio della qualità delle prestazioni che la Pubblica Amministrazione intende acquistare sul mercato e che, in termini economici, si traduce nella serietà dell’offerta sotto il profilo quantitativo, è alla base dell’anomalia dell’offerta, poiché, anche nel perseguimento del risparmio di spesa, le offerte che appaiono anormalmente basse potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico>>.
[8] Cfr. Consiglio di Stato 4614/2017 par. 3 Diritto. Pare a chi scrive fin troppo ovvio sottolineare che: <<Ogni domandare è un cercare. Ogni cercare riceve la propria orientazione a partire da un cercato. (…). Al domandare appartiene, oltre al chiesto, un inchiesto. Nel problema della ricerca il chiesto deve essere determinato e concettualizzato. Nel chiesto è contenuto un richiesto, ciò in cui il domandare raggiunge il suo scopo.>> M. HEIDEGGER, Essere e tempo, 1928, trad. A. MARINI, ristampa Oscar Mondadori 2016, p. 19.
[9] Cfr. Consiglio di Stato 4614/2017 par. 3.10. Il Giudice continua sostenendo che il Codice degli appalti ammette alla partecipazione alle gare anche operatori del “terzo settore”, per loro natura privi di finalità lucrative: <<a loro è stato ritenuto non estensibile il principio del c.d. “utile necessario” fondato sull’innaturalità ed inaffidabilità, per un operatore di mercato, di un’offerta in pareggio, perché contro il naturale scopo di lucro (…). A maggior ragione può esservi ammesso l’aspirante contraente cui si chiede di prescindere non già da un’utilità economica, ma solo da un’utilità finanziaria: perché l’utilità economica si sposta su leciti elementi immateriali inerenti il fatto stesso del divenire ed apparire esecutore, evidentemente diligente, della prestazione richiesta dall’Amministrazione.>>. Il Consiglio di Stato riconoscerebbe allora l’esistenza di “Onlus di progettazione” (???), che avrebbero lo scopo di non fare utili, bensì presunti guadagni immateriali derivanti non dall’essere, ma dall’apparire un esecutore, evidentemente – quindi non concretamente – diligente … Ma anche ammettendo l’esistenza di “Onlus di progettazione”, queste ultime avrebbero solo l’obbligo di non dividersi gli utili che producono: ed infatti: <<Non appare incompatibile con il fine di una Onlus lo svolgimento di attività dietro pagamento (…) , si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili siano dirette ad arrecare benefici a persone che versino in condizione di svantaggio non solo economico, ma anche fisico, psichico, sociale o familiare.>> (cfr. Cass. ss.uu. n. 24883/2008). Il sofismo retorico che reggerebbe la decisione in commento scricchiola anzichenò …
[10] Cfr. Consiglio di Stato 4614/2017 par. 3.12 Diritto. Il Collegio sembrerebbe non considerare che un conto è la sponsorizzazione dei lavori del Colosseo ed un altro - totalmente diverso - è la progettazione a titolo gratuito del PSC di Catanzaro, il cui ritorno di immagine è almeno dubbio. Per una lettura critica dell’arresto si veda L. MARZANO Affidamento di incarico professionale senza corrispettivo: il potenziale ritorno di immagine per il professionista quale utilità economicamente apprezzabile in sostituzione del compenso in Dir. Amm., 2018, pp. 168 ss.
[11] Cfr. Consiglio di Stato 4614/2017 par. 3.13 Diritto. Utilizzando il modulo retorico “appare superare” “appare costituire” il Consiglio di Stato richiamerebbe il processo formulare del diritto romano del IV sec. a.c.. In brevissimo: con la formula del si paret (se risulta, se appare) al Giudice un determinato fatto allora il decisore troverà, seguendo la formula, i criteri in base ai quali deve decidere la controversia. La struttura della formula è quella di un discorso ipotetico ed alternativo: <<se a, allora x, se non a, allora y>>, se risulteranno integrate le condizioni per accogliere la domanda dell’attore, tu giudice condanna; se non risulteranno integrate, assolvi. Ma la risultanza non è certo oggettiva, si fonda invece sull’orientamento soggettivo del giudice: ecco che compare la retorica. Vedi appunti del Corso di perfezionamento in Oratoria forense presso l’Università degli Studi di Milano N. DONADIO, Giuristi e oratori dell’antica Roma, 2016. Quello che il Collegio vorrebbe far apparire evidente, così evidente non è.. Non riuscendo ad utilizzare gli strumenti della logica, il Consiglio di Stato utilizza quelli – consentiti – della retorica. Per un approfondimento sul processo formulare si veda G. SCHERILLO – F. GNOLI, Diritto romano, lezioni istituzionali, Led, 2005, pp. 121-128. Dall’interpretazione della verità come : <<adeguatio – correspondentia - intellectus rei>> - mutuata dalla filosofia greca classica ed approdata nella modernità grazie alla Scolastica - ci si è mossi e si ritorna sempre. Si citano due autori per tutti: KANT: <<Verità o apparenza non sono nell’oggetto, bensì nel giudizio su di esso>>, in Critica alla ragion pura, 1787, p. 87 e, di molto oltre, J.P. SATRE: <<L’apparenza non nasconde l’essenza, la rileva: è l’essenza. L’essenza di un esistente non è più una virtualità giacente nel fondo di questo esistente, è la legge manifesta che presiede alla successione delle sue apparizioni, è la ragione della serie.>>, in Essere e Nulla, Gallimard, 1943, traduzione G. DEL BO ristampa Il Saggiatore, 2014 p. 12.
[12] Sull’argomentazione giudiziale come bilanciamento, ponderazione degli interessi in gioco, che prescrive di ragionare sulla base dei concreti diritti da tutelare e che da una parte favorisce l’adattamento del diritto a situazioni nuove, difficilmente amministrabili nell’ambito di un tessuto di concetti astratti, mentre dall’altra rischia di consegnare il testo nelle mani dell’interprete, rendendolo infinitamente manipolabile con la conseguenza di relativizzare diritti che nel testo costituzionale si vedano per tutti G. PINO Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi, 2006 al link http://www1.unipa.it/gpino/Conflitto%20e%20bilanciamento.pdf e R. BIN che afferma: <<I conflitti tra principi possono insorgere e vanno risolti in considerazione dei fatti che li portano ad emersione, che non posso che essere quelli attinenti al singolo caso da decidere, perciò di volta in volta diversi. (…). A seconda del caso il singolo principio passa davanti agli altri. Così, per ogni singolo caso, si crea tra i principi un diverso ordine, senza che la loro validità ne risulti compromessa. Il fine è quello di individuare quale sia la decisione giusta per il singolo caso, senza azzerare il principio pretermesso.>> in Ars Interpretandi, 2012, p. 235.
[13] Cfr. Consiglio di Stato sez. V n. 4614/2017 par. 4.1 Diritto. Chi scrive non ha letto gli atti di causa, è ragionevole tuttavia supporre che l’argomento della tenuta del Bilancio comunale sia stato proposto dal Procuratore dell’Amministrazione; che ben utilizza la tecnica della persuasione, intesa in questo caso come presentazione al Giudice delle conseguenze delle sue decisioni.
[14] Vedi Consiglio di Stato sez. VI n. 4178/2018 par. 6 Diritto
[15] Considerando 4 Direttiva 2014/24/UE: <<La normativa UE in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all’acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di appalto pubblico.>>.
[16] Il combinato disposto degli artt. 15 e 31 della Carta dei diritti UE proclama il diritto di ogni persona di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata, sana, sicura e dignitosa. Queste norme tutelano: <<il lavoro professionale nell’ambito della disciplina dei trattati ed in particolare della concorrenza>>, cfr. G. ALPA in Seminario pratico di approfondimento e applicazione della normativa sull’equo compenso, organizzato dal CNF il 18/04/2018
[17] In brevissimo: il Decreto Legge n. 148/2017 (cd. Decreto Fiscale) introduce l’equo compenso per gli Avvocati e tutte le categorie di lavoratori autonomi e la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ai commi 487 e 488 allarga la disciplina tutelando maggiormente i professionisti dai contraenti forti, Pubblica Amministrazione compresa. Per un commento sull’equo compenso si veda L. CARBONE L’equo compenso dei liberi professionisti: le novità della legge di bilancio 2018, in Il Quotidiano giuridico, 2018.
[18] D.M. 17/06/2016 dal titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 c. 8 D.Lgs. 50/2016 smi”.
[19] Ed infatti il correttivo al Codice dei contratti ha aggiunto il c. 8 ter all’art. 24 che espressamente prevede: <<Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali>>.
[20] Si legga per tutti M. CLARICH Appalti senza compenso. Sull’affidamento gratuito, il rischio sotto traccia di un rapporto di scambio in Edilizia e Territorio, IlSole24Ore, 2017
[21] S. TRIGNANO Nota a Consiglio di Stato sez. V sent. 3 ottobre 2017 n, 4614 in www.dirittoamministrativo.it , 2017.
[22] Sul tema per tutti D. CANALE Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale, Laterza, 2017.
[23] Art. 36 cost. <<Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se ´ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.>>. Così il principio giusta retribuzione è costituzionalmente tutelato ed immediatamente applicabile ai rapporti di lavoro tra privati. La dottrina se ne è occupata prevalentemente con riguardo al lavoro subordinato, vedi per tutti P. ICHINO La nozione di giusta retribuzione nell’articolo 36 della Costituzione, Relazione all’Accademia dei Lincei, 2010.
[24] <<Lo svelamento dell’ente in quanto tale è in sé, al tempo stesso, il velamento dell’ente nella sua totalità. Nella contemporaneità dello svelamento e del velamento domina l’erranza.>> M. HEIDEGGER, Sull’essenza della verità, 1943, ristampa D. ACUNTO – G .TRAVERSA, a cura di, Armando ed., 1999.
ANCI – 29 maggio 2025
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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