Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Consiglieri comunali: on-line anche i redditi non soggetti a tassazione

Servizi Comunali Trasparenza
di Palumbo Pietro Alessio
26 Marzo 2019

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                            

Consiglieri comunali: on-line anche i redditi non soggetti a tassazione.

(di Pietro Alessio Palumbo)

 

I redditi da lavoro percepiti dal titolare di un incarico politico, anche qualora non soggetti a tassazione nazionale, sono oggetto di dichiarazione a fini di trasparenza ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n°33/2013. Disposizione che prevede la pubblicazione on-line delle dichiarazioni di cui all’art. 2, della L. 441/1982 (normativa su dichiarazioni reddituali, patrimoniali e spese elettorali dei parlamentari), nonché delle attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, con riguardo al soggetto incaricato, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano). E’ questa la deduzione dell’ANAC che con Delibera 196/2019 ha dato seguito alla nota di un segretario generale di un comune - nel quale assolve anche le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – con cui ha chiesto lumi all’Authority in merito alla sussistenza dell’obbligo per un consigliere comunale residente all’estero e iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, di trasmettere all’amministrazione, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, la dichiarazione dei redditi presentata all’estero, non essendo lo stesso obbligato a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.

Il quadro normativo generale

L’art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dell’art. 14 rivestono particolare rilievo, tenuto conto dell’intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza. Risulta, infatti, ampio il novero dei soggetti interessati, con l’evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva. La disposizione di cui al co. 1 dell’art. 14 è rivolta ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali, tenuti a pubblicare i dati previsti dalle lett. da a) ad f) del medesimo comma. Risultano destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e locale. L’attuale formulazione della norma consente dunque di superare definitivamente i dubbi prospettati con riferimento al testo previgente, circa l’applicabilità delle disposizioni ai titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori, ora chiaramente ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14.

Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza

Il d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, co. 1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione, qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al co. 1-ter dell’art. 14 (art. 47, co. 1-bis). In particolare, l’art. 47, co. 1, nel rinviare all’art. 14, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tale sanzione è irrogata nei confronti dei soggetti tenuti a osservare le misure di trasparenza dell’art. 14, qualora responsabili della mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni. Si tratta dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale; dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito; dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione; dei titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali. Nessuna sanzione è applicabile invece nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati, a un espresso consenso da parte dei medesimi. L’inadempimento sanzionato riguarda la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (art. 47, co. 1). Si precisa che per informazioni concernenti la situazione patrimoniale complessiva si intendono, oltre alla dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società. La titolarità di imprese, ancorché non indicata nell’art. 2, n. 1) della l. 441/1982, deve ritenersi ricompresa nella dichiarazione da rendere in virtù di quanto previsto all’art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013 che ne sanziona la mancata o incompleta comunicazione. Sono invece esclusi dalla dichiarazione, i titoli obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie. In base a quanto previsto dall’art. 14, co. 1, lett. f), che rinvia anche alla disciplina della legge 441/1982 sulla comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte del titolare dell’incarico, la sanzione è applicabile anche in caso di omessa comunicazione di dette variazioni e della omessa trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi. Il nuovo co. 1-bis dell’art. 47, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone l’applicazione della medesima sanzione amministrativa pecuniaria anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione dovuta ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei predetti dati. Alla luce di quanto sopra, assume particolare rilievo chiarire all’interno della sezione dedicata alla trasparenza nei PTPCT quali sono i dirigenti/soggetti responsabili della pubblicazione dei dati in questione e indicare un termine congruo per la comunicazione dei dati, tenuto conto delle scadenze fissate per la pubblicazione o per l’aggiornamento, secondo quanto previsto dalle norme o dallo stesso PTPCT, per ogni singolo dato.

Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Con riferimento all’individuazione dei comuni cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), l’Autorità nella delibera n. 144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ciò in considerazione dell’espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, prevista dall’art. 1, co. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall’art. 14. Occorre al riguardo evidenziare che, tra le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, assume anche rilievo la disposizione dell’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 che consente all’ANAC di semplificare l’attuazione del decreto trasparenza, tra l’altro, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come precisato dall’Autorità nell’approfondimento del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016). Pertanto in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l’Autorità nazionale anticorruzione con delibera 241/2017 ha ritenuto di mantenere ferma l’interpretazione già fornita con la delibera 144/2014: nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni.

(Anche) i redditi non soggetti a tassazione

Le richiamate dichiarazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 includono anche la dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. Lo scopo di tali disposizioni normative che sottopone a pubblicazione la dichiarazione dei redditi dei titolari di incarichi politici, è quella di rendere conoscibile il dato relativo alle retribuzioni da essi percepite: non hanno rilievo per tali finalità i profili fiscali che a tale dichiarazione si collegano. Con questa lente di lettura, l’Autorità nazionale anticorruzione ritiene che il dato letterale delle disposizioni della legge 441/1982, a cui l’art. 14, co. 1, lett. f), del decreto legislativo n° 33/2013 rinvia col fine di identificare l’ambito oggettivo delle informazioni inerenti i titolari di incarichi politici da rendere pubbliche, non vada interpretato in senso restrittivo, tassativo o comunque distorsivo dalle finalità (non fiscali) per cui è stato codificato. In altre parole, il riferimento testuale operato dall’art. 2 della legge 441/1982 alla “dichiarazione dei redditi” va
correttamente interpretato come relativo non solo e non tanto al documento contabile con cui il cittadino contribuente comunica al fisco le proprie entrate, quanto al contenuto informativo dello stesso
. Di talché l’Autorità ritiene che i redditi da lavoro percepiti dal titolare di un incarico politico, anche qualora non soggetti a tassazione nazionale, siano oggetto di dichiarazione ai fini di trasparenza, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n°33/2013: diversamente si determinerebbe una illogica disparità di trattamento fra titolari di incarichi politici in considerazione del diverso regime fiscale cui sono sottoposti i loro redditi.

25 marzo 2019

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