Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Le amministrazioni devono definire la graduazione delle posizioni organizzative entro il 20 maggio
Servizi Comunali InquadramentoApprofondimento di Angelo Maria Savazzi
Le amministrazioni devono definire la graduazione delle posizioni organizzative entro il 20 maggio
Angelo Maria Savazzi
Le amministrazioni devono definire entro il 20 maggio, previo confronto sindacale, la graduazione delle posizioni organizzative, finalizzata a determinare l’entità della retribuzione di posizione nei limiti minimi e massimi previsti dall’art. 15 del CCNL f.l.. Il valore medio delle retribuzioni di posizione dipende dal numero di posizioni istituite ed è legato all’entità delle risorse complessivamente disponibili per retribuzione di posizione e di risultato, che non deve superare l’importo destinato a tale finalità nel 2016. Il valore complessivo 2016 può essere superato previa riduzione del fondo risorse decentrate e previa contrattazione decentrata. Ai fini della graduazione devono essere considerati i seguenti aspetti: la complessità organizzativa e la rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali. Rispetto questi macrocriteri l’amministrazione definisce i criteri di dettaglio e le metriche di valutazione. Il valore della retribuzione di posizione dipenderà dal numero di graduazioni e dal numero di posizioni che si intendono istituire. Il trade-off tra questi due elementi (numero di posizioni e numero delle graduazioni) deve essere risolto con ragionevolezza, tenendo ben presente l’applicabilità in concreto dei criteri, che devono essere predeterminati e indipendenti dal dipendente al quale sarà conferito l’incarico. A tale proposito i criteri utilizzati per declinare i macro fattori previsti dal CCNL devono essere tali da essere concretamente applicabili in relazione alle caratteristiche e alle responsabilità connesse a ciascuna posizione istituita. Per esempio, in relazione alla complessità organizzativa possono essere parametri significativi il numero dei servizi e uffici, nonché il numero dei dipendenti. Con riferimento alla rilevanza può essere utile il riferimento alla significatività dei processi presidiati e al livello di rischio definito nell’ambito del Piano triennale di prevenzione delle corruzione. Occorre prestare attenzione nel valutare la rilevanza all’utilizzo di criteri di incerta applicazione; per esempio, un criterio basato sul numero dei pareri può rendere incerta l’applicazione per quelle posizioni in cui l’entità effettiva dei pareri non è predeterminabile o comunque dipende da specifiche situazioni di contesto che possono cambiare da un anno all’altro (mentre la graduazione deve avere una sua stabilità e robustezza). Negli enti con dirigenza, nell’ambito dei criteri per la graduazione, l’art. 15 del CCNL richiede di considerare anche l’ampiezza e il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzioni di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna; tuttavia tali ultimi aspetti attengono a misure che dipendono dallo stile organizzativo e manageriale del dirigente che conferisce gli incarichi e non sono predeterminabili in quanto ciò significherebbe imporre al dirigente, per specifiche p.o., una sorta di “obbligo” di delega, quando previsto in sede di graduazione, che nel nostro assetto normativo non è configurabile e lederebbe l’autonomia organizzativa, gestionale e manageriale del dirigente medesimo.
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