Approfondimento di Ilaria Bruzzechesse

La copia delle liste elettorali: procedura e tutela della privacy.

Servizi Comunali Liste elettorali Privacy

20 Marzo 2019

Approfondimento di Ilaria Bruzzechesse                                                                                      

La copia delle liste elettorali: procedura e tutela della privacy.

Ilaria Bruzzechesse

 La visione e la copia delle liste elettorali, operazioni di sovente richieste agli ufficiali elettorali, trovano regolamentazione in parte nella normativa elettorale e in parte in quella concernente la privacy.

È d’obbligo specificare, per i non addetti ai lavori, che c’è una differenza sostanziale tra elenchi liste anagrafiche ed elenchi elettorali che non riguarda i dati - l’elenco di persone maggiorenni iscritte in anagrafe e le liste elettorali avranno quasi sicuramente gli stessi nomi e cognomi -, ma la regolamentazione alla quale sono sottoposti.  A questo proposito ha fatto scuola il “caso Laziomatica” che ha portato ad un processo penale a carico di un ex ministro e un pronunciamento del Garante della Privacy.

 

La normativa per la visione e il rilascio delle liste elettorali è disciplinata dall’art. 51 del D.P.R. n. 223 del 20-03-1967, modificato dall’art. 177 del codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003),  il quale prevede:
 

  1. “Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
  2. La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale man­damentale, è conservata negli archivi della Commissione stessa.
  3. Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell’archivio comunale.
  4. Le liste devono recare l’indicazione dell’anno e del numero di protocollo dell’incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.
  5. Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carat­tere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso

Per la consultazione delle liste elettorali, dunque, non è necessaria alcuna motivazione e, compatibilmente con gli orari degli uffici comunali, è consentita a chiunque e in ogni momento dell’anno.

La norma si riferisce agli atti della revisione semestrale e non alle liste nella loro interezza ma, nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 01/02/1986 al paragrafo 139 è specificato che
 “la disposizione dell’ultimo comma del citato art. 51 è da interpretare nel senso che la facoltà di copiare, stampare e mettere in vendita le liste elettorali può essere riconosciuta soltanto per le liste rettificate in conformità delle decisioni della commissione elettorale mandamentale […] Inoltre, il legislatore, con una disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 51, ha disposto la pubblicità permanente delle liste e degli atti relativi nei riguardi di tutti i cittadini.

Per la copia delle liste elettorali, invece, è necessaria una apposita istanza nella quale il richiedente si identifica e indica una precisa motivazione per la sua richiesta.     L’Ente potrebbe rifiutare l’istanza qualora detta motivazione sia in contrasto con gli interessi che la legge vuole tutelare, come ad esempio il non utilizzo per finalità commerciali.

Qualora la motivazione non sia presente o chiaramente definita nell’istanza, l’ufficio elettorale potrà richiederne l’integrazione, l’eventuale esito negativo dovrà essere comunicato in forma scritta.
I costi della riproduzione delle liste, ovvero quelli di predisposizione /estrazione, stampa e carta, dovranno essere messi a sistema nel regolamento economale dell’ente, che avrà comunque autonomia nelle decisioni.
I dati ottenuto dovranno essere utilizzati solo per le finalità indicate nell’istanza e il cittadino sarà comunque  tutelato dalla legge per un eventuale utilizzo improprio.

Il Garante della privacy,  con il provvedimento del 7 settembre 2005 (G.U. del 12 settembre 2005 n. 212) ha disposto che tutti i soggetti che sono in possesso delle liste elettorali dovranno fornire a tutti gli elettori un’informativa a norma del Regolamento UE e del Codice della Privacy. Il mancato adempimento , configura una responsabilità per i soggetti che detengono le liste.

Il contenuto dell’informativa, con formula semplificata che deve essere inserita anche nelle lettere di propaganda (art. 13, comma 3, del Codice) è il seguente:

I suoi dati personali sono stati desunti dalle liste elettorali del comune di ………… e sono utilizzati da (indicare il titolare del trattamento, cioè il soggetto che ha fatto istanza di rilascio delle liste elettorali) solo a fini di propaganda (o per la selezione dei candidati ; indicare anche se i dati verranno utilizzati per analoghe iniziative o anche da singoli candidati, oltre che da parte degli organi della forza politica), anche con strumenti infor­matici, e non saranno comunicati a terzi (indicare, se utilizzata, l’eventuale organizza­zione esterna che cura l’inoltro).

Lei può in ogni momento accedere ai dati, ottenere di non ricevere più materiale di propa­ganda, opporsi al trattamento dei dati o chiedere di integrarli, rettificarli, ecc., rivolgendosi a ……….. “ (indicare le coordinate del predetto titolare del trattamento o di un suo referente, ad esempio del responsabile del trattamento facoltativamente designato).

18 marzo 2019
 

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