Approfondimento di Eugenio De Carlo

Irretroattiva per la Cassazione la nuova disciplina sul rimborso delle spese legali degli amministratori locali assolti nei giudizi penali.

Servizi Comunali Rimborso spese legali
di De Carlo Eugenio
22 Marzo 2019

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                    

Irretroattiva per la Cassazione la nuova disciplina sul rimborso delle spese legali degli amministratori locali assolti nei giudizi penali.

Eugenio De Carlo

La nuova disciplina in tema di rimborso spese legali introdotta all’art. 86, comma 5, del TUOEL d.lgs. n. 267/2000 dall’art.7 bis, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 (in vigore dal 15 agosto 2015), non si applica retroattivamente. In questo senso si pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, civile, con l’ordinanza n. 6745 dell’8.3.2019. Rammentiamo, infatti, che i contrasti  giurisprudenziali furono risolti, alla fine, nel senso di negare il rimborso agli amministratori assolti nei giudizi penali, in quanto l’ordinamento non prevedeva alcuna disposizione in tal senso, né potevano applicarsi per analogia le disposizioni previste per i dipendenti pubblici (art. 28 CCNL per il personale degli enti locali) né quelle in tema di mandato previste dal Codice civile (art. 1720). Pertanto, fu resa necessaria l’introduzione della citata disciplina in base alla quale il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave.

La recente pronuncia della Cassazione ha confermato la sentenza del giudice d’appello e quella del giudice di prime cure che avevano respinto la domanda al rimborso delle spese legali di ex amministratori locali, le quali avevano fondato il rigetto, tra l’altro, sulla base della motivazione secondo cui il rimborso introdotto dalla citata disposizione non era applicabile "ratione temporis" in difetto di previsione di retroattività della norma.

I ricorrenti, al riguardo, avevano sostenuto innanzi alla Cassazione che la norma, in difetto di disciplina transitoria, si applicava alle istanze di rimborso presentate successivamente alla entrata in vigore della stessa, indipendentemente dal fatto che la fattispecie si fosse realizzata anteriormente. Ad avviso dei giudici di legittimità, invece, “la norma è venuta ad attribuire agli amministratori un diritto precedentemente inesistente. Ed in assenza di espressa previsione di retroattività, non desumibile dal testo legislativo, trova applicazione il principio generale di efficacia della legge nel tempo…”. Dunque, costituisce principio di diritto che la novella legis può operare solo per l'avvenire, quindi si applica alle fattispecie di rimborso insorte successivamente alla entrata in vigore dell'art. 7 bis del DL n. 78/2015 conv. in legge n. 125/2015, in relazionei alle quali siano sussistenti i presupposti indicati dalla norma, tra cui l’assenza di conflitto d’interessi. Infatti - ha osservato la Cassazione - la pronuncia “perché il fatto non sussiste” non viene ad assorbire qualsiasi elemento di antigiuridicità, atteso che l’esclusione della condotta materiale del fatto di reato non implica perciò stesso che l'atto amministrativo sia esente da vizi di legittimità (diversi da quelli sottesi alla condotta imputata a titolo di reato) e, quindi, sussista l’assenza anzidetta (nel caso di specie scrutinato dai giudici, invece, esistente  in ragione di vizi di violazione di legge per mancata acquisizione della autorizzazione paesistica e violazione di ordinanza sindacale, come accertato dalle decisioni di merito).

Sulla stessa linea, invero, anche la giurisdizione contabile (v., ad es. Corte dei conti, sez. contr. Lazio, deliberazione, n. 58/2018) che ha già avuto occasione di affermare che “il presupposto applicativo del rimborso è chiaramente indicato dalla norma nell’emanazione della sentenza di  assoluzione o del provvedimento di archiviazione (non rilevando la data di avvio del relativo procedimento, purché ricorrano i tre requisiti richiesti dalle lettere a, b e c) - dell’art. 86, comma 5, TUEL - e che la disposizione non esplica efficacia retroattiva rispetto alla sua entrata in vigore.”

16 marzo 2019

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