Approfondimento di Sergio Trovato

Autotutela, atti definitivi riesame limitato

Servizi Comunali Provvedimenti di autotutela
di Trovato Sergio
26 Marzo 2019

Approfondimento di Sergio Trovato                                                                                         

AUTOTUTELA,

ATTI DEFINITIVI RIESAME LIMITATO

Sergio Trovato

Se un avviso di accertamento Ici, o riguardante qualsiasi altro tributo locale (Imu, Tari), è divenuto definitivo per mancata impugnazione, gli spazi per adottare un provvedimento di autotutela sono molto ristretti. Il contribuente non può limitarsi a eccepire vizi dell’atto con l’istanza di autotutela, la cui contestazione peraltro è preclusa per intervenuta decadenza, ma deve indicare quale sia l’interesse dell’amministrazione ad annullarlo, totalmente o parzialmente. E il diniego di autotutela può essere impugnato solo qualora dimostri che il rifiuto sia illegittimo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 4933 del 20 febbraio 2019.

Per i giudici di legittimità, il contribuente che richiede all'amministrazione comunale di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, “non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'amministrazione alla rimozione dell'atto”. Contro il diniego di procedere all'esercizio del potere di autotutela, secondo la Cassazione, “può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria”.

In effetti la Corte costituzionale, con la sentenza 181/2017, ha stabilito che nel nostro ordinamento giuridico non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di rispondere alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti dopo l’emanazione di un atto divenuto definitivo. Dunque, non può essere impugnato innanzi al giudice tributario il diniego di autotutela dopo il silenzio-rifiuto. E questo non determina un vuoto di tutela per coloro che sono interessati a ottenere un provvedimento ad hoc in seguito alle domande rivolte all’ente impositore. A giudizio della Consulta, la ratio della definitività dei provvedimenti amministrativi e della loro inoppugnabilità risiede nell’esigenza dell’ordinamento di dare certezza ai rapporti giuridici. Imporre  all’amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di autotutela e ammettere l’azione giudiziale contro il silenzio, significherebbe aprire la porta “alla possibile messa in discussione dell’obbligo tributario consolidato a seguito dell’atto impositivo definitivo”. E l’autotutela finirebbe per offrire un’altra chance di tutela, dopo la scadenza dei termini per il ricorso. Invece, contro il provvedimento amministrativo il destinatario può far valere i suoi diritti e interessi legittimi solo innanzi al giudice competente a decidere.

Le regole per il riesame. Va ricordato che il provvedimento di autotutela può comportare l’annullamento totale o parziale dell’atto emanato, qualora vengano riscontrati vizi o errori nel procedimento di accertamento del tributo. Il provvedimento di rettifica parziale non può essere considerato un nuovo accertamento e quindi non può essere impugnato. Tuttavia, per l'esercizio del potere di riesame non è richiesta alcuna istanza del contribuente. L’amministrazione può adottare i provvedimenti di rettifica degli atti emanati anche d’ufficio. Il potere non viene meno se la controversia pende innanzi al giudice, né se sia intervenuta una pronuncia né se l'atto sia divenuto definitivo per mancata impugnazione entro il termine di decadenza. Soltanto il giudicato sostanziale, vale a dire la sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari che non abbia pronunciato solo su questioni di rito, impedisce l'emanazione del provvedimento di riesame.

15 marzo 2019

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