Pre-pensionamento è illegittimo se la PA non da’ motivazione e criteri

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 5 marzo 2019, n. 6353

Servizi Comunali Trattamento pensionistico
di Redazione: Galli Gianluca
07 Marzo 2019

MASSIMA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6353 del 5 marzo 2019, ha affermato che la risoluzione facoltativa si traduce in discriminazione vietata tutte le volte che a giustificazione della stessa l’amministrazione procedente abbia posto il solo elemento del raggiungimento dell’anzianità contributiva (Cass. n. 11595 del 2016) senza accertare l’adempimento dell’obbligo di motivare l’esercizio della facoltà, prevista dall’art. 72, comma 11, del d.l. n.112 del 2008, conv. con modif. in I. n.133 del 2008, di cui la legge fa carico alle amministrazioni, il quale si giustifica il perchè. E' infatti, attraverso la motivazione, che la P.A. esplicita le ragioni organizzative sottese all’adozione dell’atto di risoluzione e lo rende rispondente al pubblico interesse che deve costantemente orientare l’azione amministrativa.

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