Certificato di residenza richiesto dal cittadino, da presentare al Sindacato, e soggezione al pagamento dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
DOMANDA:
Il cittadino Caio e la cittadina Tizia hanno costituito una convivenza di fatto presso il Comune X. Entrambi decidono successivamente di trasferire la loro residenza in altro Comune Y; le domande sono due:
1) il nuovo Comune di residenza dei due conviventi deve provvedere a registrare una nuova convivenza di fatto con una pratica ad hoc seguendo i dettami della Legge 76/2016?;
2) il Comune di emigrazione deve procedere a cancellare d'ufficio la precedente convivenza di fatto?
Risposta
Per prima cosa va verificato se questa convivenza si è solo costituita con una dichiarazione anagrafica o se ha anche un contratto di convivenza.
Se si è costituita solo con apposita dichiarazione anagrafica, il comune di emigrazione, una volta che i due sono emigrati, non dovrà avere più alcuna “scheda”. Ricordiamo infatti che non esiste un atto di stato civile, ma una semplice annotazione sulla scheda AP5 e AP6 dei due.
Forse la cosa migliore, nel momento in cui sono arrivati nel nuovo comune, sarebbe stata la “compilazione” del modello anagrafico per dichiarare, oltre al cambio di comune anche il permanere della convivenza di fatto, che, ricordiamolo sempre, si “scioglie” a semplice richiesta delle parti.
Se non è stato compilato alcun modello anagrafico di conferma dell’esistenza della convivenza e il comune di emigrazione ha comunicato l’esistenza della convivenza di fatto, direi che si potrà senza dubbio procedere alla sua registrazione automatica sulla scheda anagrafica individuale e di famiglia dei conviventi.
In molti si chiedono se sia il caso di “avvisare” i conviventi che la registrazione che avevano fatto nell’altro comune è stata automaticamente registrata anche nel nuovo comune. Noi riteniamo che sia una comunicazione “eventuale”, ma non inutile, anche se non obbligatoria.
Potrebbe avere questo tenore:
Ai signori xxx e yyy; facendo seguito alla vostra istanza di iscrizione anagrafica in questo comune … abbiamo avuto notizia dal vostro precedente comune che avevate fatto in data … dichiarazione di convivenza di fatto. Non avendo avuto notizia né noi né il comune di precedente iscrizione anagrafica che avete “sciolto” detta convivenza di fatto, abbiamo provveduto a registrarla anche in questa anagrafe. Nel caso in cui vogliate scioglierla basterà fare opportuna comunicazione a questo ufficio.
Ben più complesso è il problema dell’esistenza di un contratto di convivenza che è stato depositato nel comune di precedente iscrizione e che rimarrà lì depositato anche se i conviventi si trasferiscono. La legge non dice che in caso di trasferimento di entrambi il contratto “emigra” con loro. Sembrerebbe dunque che in questo caso il comune di emigrazione comunichi che i due erano conviventi di fatto e che hanno un contratto di convivenza depositato presso detto primo comune. Nel silenzio del legislatore sembra che se i due vogliono trasferire il loro contratto dovranno farlo d’intesa con il professionista, notaio o avvocato, presso cui l’hanno stipulato. La legge infatti dispone che detti professionisti hanno degli obblighi futuri sul contratto e dunque dovranno essere informati.
La cosa più semplice sarà quella di invitare i conviventi di rivolgersi al professionista e con lui compilare una richiesta di trasferire il contratto dal comune di emigrazione a quello di immigrazione. Questa istanza dovrà essere in duplice copia, una per ognuno dei due comuni. Fin quando non ci sarà istanza formale detto contratto rimarrà nel primo comune, con la inevitabile difficoltà di certificazione.
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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