Un nuovo strumento di informazione e approfondimento sulla protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo i responsabili dei servizi educativi comunali devono trasmettere all’Asl l'elenco degli iscritti
Servizi Comunali Controllo igienico sanitarioApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo i responsabili dei servizi educativi comunali devono trasmettere all’Asl l'elenco degli iscritti
Amedeo Di Filippo
Le vaccinazioni
L’art. 3-bis del D.L. n. 73/2017 convertito dalla Legge n. 119/2017, il c.d. “decreto Lorenzin”, disciplina le iscrizioni a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 e affida ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia l’onere di trasmettere alle Asl territorialmente competenti l'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e i minori stranieri non accompagnati.
Tali regole sono state anticipate all’a.s. 2018/2019 ad opera dell’art. 18-ter, comma 1, del D.L. n. 148/2017 nelle sole Regioni e Province autonome presso le quali sono già state istituite le anagrafi vaccinali, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali fosse concluso entro il 10 marzo 2018.
Si supera così il periodo di “interregno” per l’applicazione del decreto vaccinazioni, reso ancora più tortuoso dalla circolare congiunta del 6 luglio 2018 con cui il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione hanno stabilito che nelle Regioni dotate di anagrafe vaccinale i minori segnalati dalle Asl come non in regola con gli obblighi vaccinali potessero essere ammessi alla frequenza dietro presentazione “di una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite”.
Secondo la circolare, la mancata presentazione della documentazione nei servizi educativi per l’infanzia “non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i minorenni potranno frequentare la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte”.
Le regole a regime
L’art. 3-bis del D.L. n. 73/2017 regola le iscrizioni a regime, affidando ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia l’onere di trasmettere alle Asl territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2019, l'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e i minori stranieri non accompagnati.
Spetta alle Asl restituire, entro il 10 giugno, i suddetti elenchi completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi, i dirigenti e i responsabili invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di all'Asl.
Entro il 20 luglio dirigenti scolastici e responsabili trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, all’Asl che applica il comma 4 dell’art. 1, e quindi convoca i genitori per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione e in caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ossia per i servizi da zero a sei anni – molti dei quali gestiti dai Comuni – a differenza degli altri gradi di istruzione e dei centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione comporta la “decadenza dall'iscrizione”.
L’Anagrafe nazionale
I numerosi problemi scontati nella vicenda vaccinazioni dovrebbero essere in gran parte risolti con l’Anagrafe nazionale vaccini, istituita dall’art. 4-bis del D.L. n. 73/2017 e destinata a raccogliere i dati delle anagrafi regionali, a loro volta collegate con l’anagrafe regionale degli assistiti, nonché i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante relativi ai soggetti immunizzati e gli eventuali effetti indesiderati.
Col D.M. 17 settembre 2018 il Ministero della salute ha provveduto ad istituire formalmente l’Anagrafe, con la finalità di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale e la verifica delle coperture vaccinali in relazione al Calendario vaccinale nazionale. In essa sono registrati i soggetti vaccinati, quelli da sottoporre a vaccinazione, gli immunizzati, i soggetti per i quali le vaccinazioni possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate, gli eventuali effetti indesiderati.
Il comma 585 la Legge di bilancio n. 145/2018, al fine di giungere alla completa realizzazione e della “gestione evolutiva” dell'Anagrafe, ha incrementato di 50.000 euro annui, a decorrere dal 2019, lo stanziamento di cui all'art. 4-bis, comma 3, del decreto Lorenzin, che ne aveva previsti 300.000 per il 2018 e 10.000 a decorrere dal 2019. Ha inoltre stanziato 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 finalizzati a raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni regionali. Queste risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sentita la Conferenza Stato-Regioni.
2 marzo 2019
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: