Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Esclusa la natura pertinenziale di un'area se manca la dichiarazione
Servizi Comunali ICI IMUApprofondimento di Sergio Trovato
ESCLUSA LA NATURA PERTINENZIALE DI UN’AREA
SE MANCA LA DICHIARAZIONE
Sergio Trovato
Un contribuente è esonerato dal pagamento dell’Ici, ma la stessa regola vale per Imu e Tasi, su un’area che ritiene essere al servizio del fabbricato, solo se la destinazione pertinenziale sia stata dichiarata al comune. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 3450 del 6 febbraio 2019.
Per i giudici di legittimità, “al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità”. A questa interpretazione si sono allineati alcuni giudici merito. Per esempio, la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (sentenza 702/2017), oltre a chiarire che è necessaria la dichiarazione per fruire dell’intassabilità dell’area pertinenziale, ha anche stabilito che la scelta del contribuente deve risultare giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo. Non è sufficiente che il terreno sia recintato insieme al fabbricato per dimostrare che si tratti di un’area pertinenziale, in quanto è necessaria una modificazione oggettiva e funzionale dello stato dei luoghi che porti a escludere la possibilità di una sua edificazione futura.
Si restringono, dunque, sempre di più le maglie per l’intassabilità delle aree edificabili che sono ritenute dai contribuenti pertinenze dei fabbricati. La regola ha implicazioni ad ampio raggio e produce effetti sia per i tributi locali, Ici, Imu e Tasi, sia per i tributi erariali. Sulla questione de qua ci sono poche certezze poiché la Cassazione ha più volte modificato il proprio orientamento. Ha comunque stabilito che l’accatastamento separato dei due immobili non è d’impedimento all’intassabilità dell’area come pertinenza del fabbricato. Tesi che è in netto contrasto con quanto sostenuto da tempo dall’Agenzia delle entrate. Per quanto concerne le condizioni richieste per evitare l’assoggettamento a imposizione delle aree pertinenziali non c’è stata nel corso dell’ultimo decennio un’uniformità di vedute né all’interno della Cassazione né tra i giudici di merito. La Cassazione, con la sentenza 8367/2016, non ha imposto l’accatastamento unitario tra area e fabbricato, ma ha precisato che tra i due immobili deve sussistere “un vincolo d'asservimento durevole, funzionale o ornamentale delle aree al fabbricato, con il fine di migliorarne le condizioni d'uso, la funzionalità e il valore”. E la prova dell'oggettivo asservimento pertinenziale grava sul contribuente. Del resto, hanno sottolineato i giudici, la mera "scelta” pertinenziale avrebbe l'unica funzione di eludere il prelievo, per ottenere un risparmio fiscale. Quindi, darebbe luogo a un abuso del diritto.
Va ricordato che la dichiarazione per le imposte locali produce effetti anche per gli anni successivi a quello in cui è stata presentata, se l’interessato non denuncia al comune che sono intervenute modifiche. La regola, naturalmente, vale anche per la dichiarazione relativa alle aree che sono al servizio dei fabbricati. La denuncia è ultrattiva ed esplica effetti giuridici anche per gli anni d’imposta successivi, se non vengono segnalate le variazioni.
In assenza dei requisiti di legge l’area edificabile è soggetta a imposizione autonomamente. L’imponibile si determina prendendo a base il valore di mercato. Quest’ultimo va calcolato facendo riferimento ai seguenti criteri: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d‘uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e, infine, ai prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi le stesse caratteristiche. I valori, quantificati con perizia redatta dall’ufficio tecnico, possono essere deliberati anche dalla giunta comunale. Al riguardo, la Cassazione ha più volte precisato che la delibera emanata dalla giunta comunale che fissa i valori delle aree edificabili, e gli atti interni che la precedono, non devono essere allegati agli avvisi di accertamento.
23 febbraio 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: