Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Concorso straordinario per infanzia e primaria, per il Tar Lazio non è valido il servizio svolto nelle scuole paritarie

Servizi Comunali Procedure selettive
di Di Filippo Amedeo
27 Febbraio 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                             

Concorso straordinario per infanzia e primaria, per il Tar Lazio non è valido il servizio svolto nelle scuole paritarie

TAR Lazio sentenza n. 2115 del 15 febbraio 2019

Amedeo Di Filippo

 Respinto il ricorso dei docenti che hanno chiesto di partecipare al concorso straordinario per il reclutamento di personale per la scuola dell'infanzia e primaria contestando la mancata equiparazione al servizio prestato presso la scuola statale quello svolto presso istituzioni scolastiche paritarie.

Un nutrito gruppo di docenti ha chiesto l'annullamento del bando di concorso emanato a novembre dell’anno scorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, nella parte in cui preclude la partecipazione ai docenti che abbiano svolto i due anni di servizio richiesti presso le istituzioni scolastiche paritarie.

Problema di lungo corso, questo dei titoli, in quanto alla procedura sono stati ammessi, oltre a quanti avessero il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche i possessori di diplomi magistrali con valore di abilitazione purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e con svolgimento, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, di almeno due annualità di servizio specifico “presso le istituzioni scolastiche statali”.

La protesta del personale educativo al servizio di scuole paritarie – tra le quali molte comunali – non ha però trovato accoglimento presso il Tar Lazio, che con la sentenza n. 2115 ha respinto il ricorso. Per motivare la propria posizione i giudici amministrativi partono dal carattere straordinario riconosciuto alla procedura di assunzione, emanata peraltro in attuazione di una norma d’urgenza – l’art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 87/2018 – adottata per far fronte alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Tenuto conto che il requisito di ammissione è stato previsto direttamente dalla legge, secondo il Tar l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario, “essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore”. Del tutto inconferenti sono dunque le censure di violazione di legge o eccesso di potere nei confronti del bandi di concorso e del relativo decreto di approvazione, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.

È su quest’ultima, semmai, che devono appuntarsi gli strali dei ricorrenti, sembra suggerire il Tar, che tira fuori il tema delle “leggi provvedimento” nei confronti delle quali i diritti di difesa si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale.

Una possibilità, per la verità, subito sopita, in quanto il collegio ritiene non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della previsione di legge, proprio a ragione del fatto che i ricorrenti non sono legittimati a partecipare alla selezione di carattere straordinario ma pur sempre tutelati in quanto potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base dello stesso D.L. n. 87/2018.

D’altro canto, si legge nella sentenza, la previsione di una specifica esperienza professionale presso istituzioni scolastiche statali “non appare irragionevole o lesiva di altri principi costituzionali”, posto che la procedura straordinaria non nasce quale “sanatoria” per tutti i possessori del diploma magistrale ante 2001/2002 e della laurea in scienze della formazione primaria, bensì quale strumento di riassorbimento graduale di personale qualificato che lavora presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali onde impedire il sorgere di altro precariato.

E però non si tratta solo di questo. Il Tar Lazio proclama una diversità quasi ontologica tra scuola statale e scuola paritaria: “La distinzione con gli istituti scolastici paritari o comunali non appare irragionevole anche se si considera il diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali (…), muovendo dalla considerazione che il servizio svolto presso le scuole paritarie, pur rientrando queste nel sistema nazionale di istruzione, è pur sempre svolto presso istituzioni private. Ne discende che, fermo il diritto dei ricorrenti di partecipare alle procedure ordinarie, la distinzione non appare irragionevole, né contrastante con la disciplina europea richiamata da parte ricorrente se si considera che la previsione non incide sul diritto alla libertà di insegnamento né preclude ai docenti di partecipare al concorso ordinario, ma si colloca nell’insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico”.

Che è affermazione apodittica se riferita alle paritarie “private-private”, ma che lascia più di un dubbio se è correlata a quelle comunali, i cui meccanismi di selezione sono parimenti rigorosi quali quelli del Miur e rispettosi anch’essi del canone di cui all’art. 97 Cost.

21 febbraio 2019

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