Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
ICI su immobili ASL
Servizi Comunali ICIApprofondimento di Giovambattista Palumbo
ICI su immobili ASL
Giovambattista Palumbo
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4593 del 15/02/2019, ha affermato l’esenzione dall’imposta per gli immobili delle Asl. Nel caso di specie, il Comune aveva notificato ad una azienda sanitaria locale un avviso di accertamento, contestando l'omessa dichiarazione ed il mancato pagamento dell'ICI relativamente ad immobili di sua proprietà. Proposta impugnazione dall’azienda sanitaria locale, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che le aziende sanitarie, dotate di personalità giuridica pubblica e ampia autonomia amministrativa, costituissero, con lo Stato, le Regioni ed i Comuni, uno dei livelli dell'organizzazione sanitaria, preposta al soddisfacimento di interessi generali aventi carattere non commerciale. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva invece l'appello proposto dal Comune, osservando che l'esenzione di cui al Dlgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), non potesse trovare applicazione nella fattispecie, mancando sia il requisito soggettivo, essendo l’ASL ente dotato di personalità giuridica e dunque non appartenente alla categoria degli enti non commerciali, sia il requisito oggettivo, individuato dal regolamento comunale. L’ASL proponeva infine ricorso per cassazione, sostanzialmente lamentando che la decisione impugnata aveva attribuito erronea rilevanza alla provenienza del cespite, ceduto in locazione finanziaria da una società privata, conferendo inoltre all'azienda la natura di ente commerciale, ed escludendola così dalla invocata esenzione. Evidenziava la ricorrente come invece l’ASL non avesse natura commerciale, trattandosi di ente che, ai sensi dell'art. 73 Dpr n. 917/86, non ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale e che utilizza gli immobili de quibus esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività indicate nella lettera i) dell'art. 7 cit.. Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che la qualificazione dell'Azienda sanitaria come ente strumentale della Regione è stata in effetti eliminata dal Dlgs. 7 dicembre 1993, n. 571, che ha definito l'azienda sanitaria quale “azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”. L'Azienda sanitaria, quindi, già dal 1993 ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica, con un'autonomia che ha poi assunto anche carattere imprenditoriale, laddove, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, avendo assunto le stesse, secondo la giurisprudenza amministrativa, la natura di enti pubblici economici non commerciali. La ricorrente, però, pur essendo ente pubblico economico, dotato di autonomia economica e gestionale, svolgendo un ruolo primario nell'erogazione di servizi pubblici di natura sanitaria ed assistenziale, secondo la Suprema Corte, va inclusa tra gli enti non commerciali ex art. 87 d.lgs. n. 917/86, ed in quanto tale rientra tra i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), Dlgs. 504/92, che esenta appunto gli immobili degli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Con riferimento alla disciplina anteriore alle modifiche del 2005, il requisito della esclusiva destinazione dell'immobile ad attività non produttive di reddito, ritenute dal legislatore meritevoli di un trattamento fiscale di favore, va del resto accertato verificando "concretamente” se l'attività cui l'immobile è destinato, se pure rientrante fra quelle esenti, non sia svolta secondo le modalità di un'attività commerciale. E tra i soggetti esenti vanno ricomprese anche le aziende sanitarie locali, che posseggono gli immobili destinati in modo esclusivo allo svolgimento di attività assistenziali etc., a titolo di proprietà o diritto reale di godimento, o in qualità di locatario finanziario, risultando del tutto irrilevante se l'azienda avesse acquistato in leasing da un privato o da un soggetto pubblico gli immobili dove svolge l'attività sanitaria.
20 febbraio 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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