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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Rappresentanza processuale del comune
Servizi Comunali Cause e litiApprofondimento di Giovambattista Palumbo
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL COMUNE
Giovambattista Palumbo
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4583 del 15/02/2019, ha chiarito rilevanti profili in tema di rappresentanza processuale del Comune. Nella specie, un Comune notificava alla contribuente tre avvisi di accertamento ICI, emessi in quanto l'immobile di proprietà della stessa, da accertamenti assunti dal Comune, risultava carente del requisito di abitazione principale, necessario per l'ottenimento dei vantaggi fiscali ex art. 8 del Dlgs. n. 546/92. Alla luce degli accertamenti svolti il Comune provvedeva ad instaurare un ulteriore e distinto procedimento amministrativo, comunicando l'avvio del procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità. Proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento, la CTP lo rigettava, ritenendo che l'interessata non avesse fornito la prova di avere diritto alla riduzione, essendoci anzi la prova diretta e contraria in merito all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio. La contribuente proponeva appello, deducendo il difetto di motivazione degli atti impugnati, nonché eccependo che detti atti erano stati emessi prima della conclusione del procedimento per la cancellazione dalle liste anagrafiche. La CTR rigettava l'appello, ritenendo che vi fosse piena autonomia fra il procedimento amministrativo per cancellazione dalle liste anagrafiche e quello finalizzato all'accertamento della violazione tributaria e ritenendo provata l'insussistenza dei presupposti per la riduzione ICI, non avendo la contribuente provveduto a versare in atti neppure la documentazione relativa ai consumi di luce ed acqua per gli anni di riferimento. La contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, tra le altre, che la CTR non si era pronunciata sull'eccezione riguardante la nullità della costituzione in giudizio del Comune con procura alle liti conferita non dal funzionario responsabile del Settore Tributi, ma dal Sindaco pro tempore. Secondo la suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano infatti i giudici di legittimità che la rappresentanza processuale del Comune spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, spettando in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione, producendo idonea documentazione.
19 febbraio 2019
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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