Approfondimento di Eugenio De Carlo

L’assenza dal servizio in caso di ordinanza di chiusura uffici e’ giustificata, ma di regola non è retribuita

Servizi Comunali Assenze
di De Carlo Eugenio
27 Febbraio 2019

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                          

L’assenza dal servizio in caso di ordinanza di chiusura uffici e’ giustificata, ma di regola non e’ retribuita.

Eugenio De Carlo

Con recente circolare ministeriale n.4/RU del 08/02/2019, il Ministero dell’Interno ha diffuso la posizione dell’ARAN in ordine alla chiusura degli uffici pubblici per eventi meteorologici eccezionali, disposta con ordinanza di necessità ed urgenza, ed alle assenze dal servizio del personale dipendente, anche alla luce del nuovo CCNL funzioni locali del 12.2.2018.

L'Agenzia ha precisato che ove l’ordinanza riguardi sia il pubblico che gli stessi dipendenti addetti all’Ufficio, l'assenza non sarà sanzionabile sul piano disciplinare, in quanto determinata da un'impossibilità oggettiva di rendere la prestazione lavorativa. In questi casi, tuttavia, non sussisterà nemmeno un obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, in quanto, sul piano civilistico, l'eventualità di un impedimento oggettivo dipendente da causa esterna non addebitabile ad  una delle parti libera le stesse dalle rispettive obbligazioni  tra cui oltre quella lavorativa  anche quella retributiva. In giurisprudenza, infatti, è stato ritenuto che il caso degli eventi calamitosi o degli eventi atmosferici avversi non configura, in alcun modo, un obbligo, da parte del datore di lavoro, a corrispondere la retribuzione, poiché certamente annoverabile tra gli eventi impeditivi della prestazione lavorativa, non connessi all'attività aziendale, assolutamente non dominabili e in alcun modo riconducibili al rischio d'impresa (cfr. Cass., Sez. Lav., sent. 4 dicembre  1982, n. 6614).

In tal caso, comunque, al fine di tutelare la propria posizione retributiva, il lavoratore potrà chiedere  che l'assenza sia imputata ai permessi personali retribuiti ovvero potrà concordare con il proprio datore di lavoro il recupero delle ore non lavorate nonché infine, far ricorso ad altra tipologia di assenza retribuita contrattualmente prevista.

Nel caso in cui, invece, l’assenza dal servizio sia legata ad eventi meteorologici avversi, ma non sussista alcuna ordinanza che disponga la chiusura degli uffici pubblici rivolta anche ai lavoratori, l'assenza potrà essere giustificata solo con il ricorso agli istituti contrattualmente previsti. In questi casi, comunque, l'assenza del lavoratore non sarà sanzionabile sul piano disciplinare, poiché determinata da una oggettiva impossibilità, e il datore di lavoro potrà, su richiesta del  lavoratore, imputare l’assenza ai diversi istituti della contrattazione collettiva in modo da salvaguardarne la retribuzione, fatta salva, inoltre, la possibilità di concordare con il lavoratore interessato anche il recupero delle ore non lavorate in un arco temporale più ampio (cfr. in tal senso, anche la circolare del S.G. Corte dei conti, n. 5596_05-06-2018-002).

16 febbraio 2019

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