Approfondimento di Amedeo Di Filippo

D.L. “Semplificazioni” n. 135/2018 convertito - Gli aspetti rilevanti per gli enti locali

Servizi Comunali Semplificazione
di Di Filippo Amedeo
21 Febbraio 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                             

D.L. “SEMPLIFICAZIONI” N. 135/2018 CONVERTITO - GLI ASPETTI RILEVANTI PER GLI ENTI LOCALI

Amedeo Di Filippo

È stato convertito in legge il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, passato alle cronache come “decreto semplificazioni”. Il testo coordinato con la Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio.

Di molto rimaneggiato durante il tragitto parlamentare e per questo soggetto ad un energico monito da parte del Capo dello Stato, il decreto mantiene tutte le disposizioni della versione originaria alle quali ne risultano aggiunte ulteriori che incidono in maniera significativa sulle attività delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Col presente contributo mettiamo in evidenza quelle che, in via diretta e indiretta, investono l’operatività degli enti locali, con riferimento ai seguenti articoli:

  1. Art. 3-ter Semplificazioni per le zone economiche speciali – ZES e per le zone logistiche semplificate – ZLS;
  2. Art. 5 Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria;
  3. Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti;
  4. Art. 8 Piattaforme digitali;
  5. Art. 8-bis Misure di semplificazione per l'innovazione;
  6. Art. 11 Adeguamento dei fondi destinati al trattamento  economico  accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione;
  7. Art. 11-bis Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali;
  8. Art. 11-sexies Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore.

 

ZES e ZLS

 

Le zone economiche speciali (ZES) sono state istituite dall’art. 4 del D.L. “Mezzogiorno” n. 91/2017, allo scopo di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti l'insediamento di nuove.

Ai sensi di legge, per ZES “si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013”.

Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Ciascuna ZES è istituita con apposito Dpcm.

Col DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 è stato adottato il regolamento che definisce le modalità per l’istituzione delle ZES, la loro durata, i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area, quelli che disciplinano l’accesso delle aziende, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo. Il decreto distingue tra:

- ZES regionali (art. 3), che ricomprendono anche aree della medesima Regione non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un’area portuale; il nesso sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate. La ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e Interporti, ma non può comprendere zone residenziali;

- ZES interregionali (art. 4), costituite tra una Regione in cui non sia presente alcuna area portuale e un’altra in cui ne sia presente almeno una.

Le proposte di istituzione delle ZES regionali sono presentate al Presidente del Consiglio dei ministri a cura del Presidente della Regione, sentiti i Sindaci delle aree interessate. Quelle interregionali sono presentate tramite una proposta congiunta dei Presidenti delle Regioni interessate, sempre sentiti i Sindaci.

Le proposte di istituzione devono essere corredate del “Piano di sviluppo strategico” e devono dare conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale. La durata non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle Regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio.

Il “Comitato di indirizzo”, previsto dall’art. 4, comma 6, del D.L. n. 91/2017, è composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES godono di particolari benefici fiscali e semplificazioni, introdotti dall’art. 5 del D.L. n. 91/2017.

Ed è proprio sull’art. 5 che interviene l’art. 3-ter del D.L. n. 135/2018 convertito, sostituendo la lett. a) del comma 1 che nella versione precedente consentiva alle imprese di usufruire di procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali e adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con Dpcm.

Le misure di favore ora si ampliano:

- sono ridotti di un terzo i termini di cui agli artt. 2 e 19 della L. n. 241/1990; quelli in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); in materia di autorizzazione paesaggistica; in materia edilizia; in materia di concessioni demaniali portuali;

- eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati con termini ridotti della metà;

- il Comitato di indirizzo della ZES è tenuto ad assicurare il raccordo tra gli sportelli unici e il SUA di cui L. n. 84/1994, che opera quale responsabile unico del procedimento per la fase di insediamento, realizzazione e svolgimento dell'attività economica nella ZES;

- presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud quale Autorità politica delegata per la coesione territoriale;

- ogni Regione può presentare al Ministro per il Sud una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia. Sono parti dell'accordo o protocollo la Regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;

- nelle ZES possono essere istituite “zone franche doganali intercluse” ai sensi del Codice doganale europeo, ossia aree che consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA. La perimetrazione di dette aree è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. ed è approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente.

Con una seconda modifica (comma 2), all’art. 5 del D.L. n. 91/2017 viene inserito il comma 2-bis, in base al quale gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta nella ZES, sono realizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità.

Gli oneri di urbanizzazione primaria sono quelli relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

In caso di ritardo si applicano le disposizioni di cui all’art. 2-bis della L. n. 241/1990, che disciplinano le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento e che prevedono, a seconda delle circostanze, un risarcimento o un indennizzo.

Il comma 3 inserisce i riferimenti alle nuove lettere inserite all’art. 5 del D.L. n. 91/2017 nell'art. 1, comma 64, della L. n. 205/2017, per cui fruiscono delle procedure semplificate previste anche le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata (ZLS), la cui istituzione consente di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali prevedendo, per le imprese che vi operino, procedure amministrative semplificate analoghe a quelle previste per le ZES, ad esclusione dei benefici fiscali.

 

Appalti pubblici sotto soglia

 

L'art. 5 reca norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria e interviene sull'art. 80 del Codice dei contratti, la cui lett. c) del comma 5 prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

La lett. c) viene sostituita con tre nuove lettere, al fine di allineare il testo alla direttiva 2014/24/UE, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo nell'attuale lett. c). Le cause di esclusione sono dunque le seguenti:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

Il comma 2 dell’art. 5 opportunamente dispone che le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

 

Tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

 

L’art. 6 del D.L. n. 135/2018 sopprime il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità che sarà organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente. Nel frattempo restano i meccanismi di tracciabilità tradizionali: registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD.

Il SISTRI è stato previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006; l'art. 188-ter ha obbligato ad aderirvi gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. L’adesione è volontaria per i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli sopra elencati.

Il SISTRI è stato istituito col D.M. del Ministero dell'ambiente 17 dicembre 2009, in attuazione dell'art. 14-bis del D.L. n. 78/2009. Col D.Lgs. n. 205/2010 le disposizioni relative al SISTRI sono state inserite all’interno del D.Lgs. n. 152/2006, il Codice dell’ambiente. La data per la sua entrata in operatività è stata più volte modificata e col D.L. n. 83/2012 ne è stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 2013. Col D.M. 20 marzo 2013 sono stati stabiliti i termini di riavvio progressivo del sistema, per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Prima di tale data, però, è intervenuto l'art. 11 del D.L. n. 101/2013 che ha apportato una serie di modifiche e fissato i nuovi termini per l'operatività.

La normativa poi è stata oggetto di una serie di interventi volti a prorogare il termine iniziale per l'applicazione delle sanzioni e ad estendere il c.d. “doppio binario”, cioè il periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti. Il termine di chiusura del doppio binario è stato fissato alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

L’art. 6 del D.L. semplificazioni ora sopprime definitivamente il SISTRI a decorrere dal 1° gennaio 2019, eliminando conseguentemente i contributi di cui all'art. 14-bis del D.L. n. 78/2009, che regola il finanziamento del sistema; e all'art. 7 del D.M. 30 marzo 2016, n. 78, che prevede la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI a carico degli operatori mediante il pagamento di un contributo annuale.

Vengono quindi abrogate le disposizioni che fanno riferimento al SISTRI e disposto che i contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del MEF, al Ministero dell'ambiente.

L'eliminazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti deriva dal fatto che questo ha presentato, fin dalla sua introduzione, notevoli criticità applicative, restando di fatto in gran parte inattuato. Alle succitate difficoltà operative non ha fatto seguito la previsione della sospensione, ovvero della totale esclusione – per via normativa – degli obblighi incombenti sugli operatori tenuti ad aderire al SISTRI, consistenti nell'iscrizione al predetto sistema e nel pagamento del relativo contributo.

Cosa avviene dal 1° gennaio 2019 è indicato al comma 3, che è stato rimaneggiato in sede di conversione e instaura un percorso piuttosto complesso e articolato. Nella versione originaria, infatti, si annunciava un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente, mantenendo nell’attesa l’attuale sistema di tracciabilità.

Regola che rimane, ma fino alla piena operatività del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che verrà gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente. La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi saranno soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Piattaforme digitali

 

L’art. 8 del D.L. n. 135/2018 assume lo scopo di promuove la capillare e più efficace diffusione dell’utilizzo della piattaforma digitale per i pagamenti alle PA di cui all’art. 5, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. n. 82/2005), nella considerazione che la piattaforma "PagoPA" ha acquisito un’importanza strategica.

L’art. 5 del CAD impone alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti gestori di servizi pubblici l’obbligo di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi quelli basati sull'uso del credito telefonico. Pagamenti che devono avvenire tramite una apposita piattaforma, abilitata anche ad accettare altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento.

La piattaforma è messa a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPID), al fine di consentire l'interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, onde assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

L'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017  ha disposto che l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma decorre dal 1° gennaio 2019.

La piattaforma tecnologica ha assunto il nome "PagoPA" ed è una delle infrastrutture abilitanti previste dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione; le altre sono: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) e l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). È mirata a che cittadini ed imprese effettuino i pagamenti verso pubbliche amministrazioni e gestori di servizi di pubblica utilità tramite un sistema unitario avvalendosi del maggior numero possibile di canali di pagamento.

L’art. 8 del D.L. n. 135/2018 convertito trasferisce la gestione della piattaforma dall’AgID alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che a tal fine si avvale del commissario straordinario di cui all'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2016 – nominato con Dpcm 25 ottobre 2018 – che per conto del Presidente del Consiglio dei ministri è delegato all'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Il mandato del commissario e l’operatività della relativa struttura di supporto vengono prorogati al 31 dicembre 2019, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2020 le funzioni, i compiti e i poteri a questi conferiti per l’attuazione dell’Agenda digitale sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato.

Passaggio immediatamente successivo sarà la costituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle attività, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri e secondo criteri e modalità individuati con decreto dello stesso Presidente del Consiglio, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma, secondo procedure definite con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nello statuto della società dovranno essere previste modalità di vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Al primo sono riservate le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le strutture della nuova società

L’ulteriore intervento patrocinato dall’art. 8 è lo spostamento dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 dell’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati ad utilizzare esclusivamente la piattaforma digitale.

L’art. 8 infine sostituisce il comma 7 dell’art. 65 del D.Lgs. n. 217/2017, di modifica del CAD, che nella versione originaria si limitava ad abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’art. 48 del CAD medesimo, dedicato alla posta elettronica certificata.

La nuova versione del comma 7 rinvia ad apposito Dpcm le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata al regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. L’art. 48 sarà quindi abrogato a far data dall'entrata in vigore del suddetto Dpcm, talché torna a rivivere nella versione originaria, per cui la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna continua ad avvenire mediante la posta elettronica certificata ai sensi del DPR n. 68/2005 o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

La trasmissione del documento informatico per via telematica effettuata via PEC equivale alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al DPC n. 68/2005 e alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.

 

Misure di semplificazione per l'innovazione

 

Interessanti per i Comuni le misure introdotte dal comma 2 dell’art. 8-bis, che modifica l'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico. In particolare, si prevede che nel caso di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o di scavi venga presentata una istanza unica e non più una apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello allegato.

Viene inoltre previsto che il rilascio dell'autorizzazione comporti l'autorizzazione non solo alla effettuazione degli scavi ma anche delle eventuali opere civili; e che per gli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, l'autorizzazione relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata sia rilasciata entro il termine di 90 giorni (anziché 120) dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza, a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica.

Il comma 3 modifica l'allegato B del DPR n. 31/2017, il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, che elenca gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Nello specifico, si sottrae al procedimento autorizzatorio semplificato l'installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore al sito nel suo complesso.

Il comma 4 introduce il comma 3-bis all'art. 26 del Codice della strada, che prevede, nel caso di interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il rilascio del nulla osta nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune.

In ultimo, il comma 5 modifica l'art. 94, comma 2, del DPR n. 380/2001, il Testo Unico dell’edilizia, introducendo un termine di 40 giorni (anziché 60) per il rilascio dell'autorizzazione per interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

 

Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio

 

I primi due commi dell’art. 11 restringono l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 nel corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Sono esclusi da tale vincolo gli incrementi previsti dai CCNL del 2018 e le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato art. 23.

La suddetta l'esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017.

 

Misure di semplificazione in materia contabile

 

Complessa l’intelaiatura dell’art. 11-bis, che al primo comma sposta dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre successivo il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni. Termine previsto dall’art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 91/2018, il quale ha anche istituito presso la Conferenza Stato-città un tavolo tecnico-politico col compito di avviare un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e delle Città metropolitane, superare l’obbligo di gestione associata di funzioni, semplificare gli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni.

Anche il comma 2 prende a cuore i piccoli enti, con riferimento specifico a quelli privi di posizioni dirigenziali. Ai quali non si applica il limite al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in base al quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Due i limiti:

  1. la regola vale limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 2016-2018 e l’eventuale maggiore valore successivamente stabilito dagli enti, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;
  2. restano fermi i commi 557-quater e 562 della L. n. 296/2006, il primo dei quali impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, il secondo cristallizza le spese di personale al corrispondente ammontare dell'anno 2008, con possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Il comma 3 costituisce presso il MEF un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell’ANCI e tecnici dei Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, nonché del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, col compito di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell’andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali.

Il comma 4 modifica il comma 866 della L. n. 205/2017 che consente agli enti locali di avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. La norma, circoscritta al periodo 2018-2020, viene ora messa a regime.

Il comma 5 interviene sul Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, istituito presso il Viminale, specificando che i Comuni interessati devono comunicare al Ministero, entro il 20 dicembre 2019, la sussistenza di spese dovute a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo delle spese e non più per un massimo del 90%.

Il comma 6 autorizza gli enti locali a ripartire l'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione ex art. 4 del D.L. n. 119/2018 in un numero massimo di 5 annualità, a quote costanti. L'importo del disavanzo oggetto del ripiano non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Il comma 7 proroga da 15 al 30 dicembre 2019 il termine per il rimborso delle anticipazioni di liquidità ottenute dagli enti territoriali ai sensi dei commi 849 e seguenti della L. n. 145/2018, che hanno ampliato le possibilità per gli enti locali di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

Il comma 8 incrementa, limitatamente all'anno 2019 e per un importo di 110 milioni di euro, il contributo ai Comuni a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Tale incremento, che non ha alcun vincolo di destinazione, è previsto limitatamente all'anno 2019.

Per effetto dell’incremento il Fondo IMU-TASI per il 2019 si articola ora in due tranche, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, pari a quanto attribuito nel 2017-2018. La prima componente del Fondo (190 milioni) è destinata al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Per questa parte il comma 16 sopprime il comma 845 della Legge di bilancio 2019, che riguarda le modalità di monitoraggio delle opere pubbliche finalizzate alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale realizzate col contributo complessivo di 190 milioni di euro annui. La disposizione prevede che il monitoraggio sia effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Il comma 17 incrementa di 20 milioni di euro per il 2019 le risorse destinate all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, previsti fra misure di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e che costituisce obiettivo dei Patti per la sicurezza urbana disciplinati dal D.L. n. 14/2017, sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco.

Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni è stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Col D.L. n. 113/2018 l’autorizzazione è stata incrementata di 10 milioni per l'anno 2019, 17 milioni per l'anno 2020, di 27 milioni per l'anno 2021 e di 36 milioni per l'anno 2022. Il D.L. n. 135/2018 convertito consolida, per il 2019, l'importo complessivo a disposizione dei Comuni in 45 milioni di euro.

Il comma 18 contempla le relative coperture. Il successivo dispone che le modalità per la presentazione delle domande e per il riparto delle risorse destinate al finanziamento di sistemi di videosorveglianza sono definite, dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto col MEF, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento.

 

Enti del Terzo settore

 

L’art. 11-sexies introduce alcune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (ex IPAB). Il comma 1 modifica l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, cha ha revisionato la disciplina in materia di impresa sociale, secondo cui le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Con le modifiche ora introdotte viene prevista un’eccezione a tali limitazioni, per cui il divieto non vale per le ex IPAB.

Viene inoltre modificato l'art. 4, comma 2, del Codice del Terzo settore, il quale prevede l'elenco degli enti che non ricadono nell'ambito di applicazione del Codice medesimo (amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti). La modifica recata esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 3, le ex IPAB, che pertanto risultano incluse fra gli enti del Terzo settore.

Entrambi gli interventi sono motivati dal fatto che la nomina da parte delle PA degli amministratori delle ex IPAB si configura come mera “designazione”, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, non come mandato fiduciario con rappresentanza (spoils system) ed escludendo sempre qualsiasi forma di controllo da parte della stessa rappresentanza.

15 febbraio 2019

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