Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Per le stabilizzazioni senza concorso è competente il giudice ordinario

Servizi Comunali Assunzione
di Di Filippo Amedeo
20 Febbraio 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                          

Per le stabilizzazioni senza concorso è competente il giudice ordinario

Tar Lazio, sez. III-quater, sentenza n. 1350 del 1° febbraio 2019

Amedeo Di Filippo

Al Tar Lazio è stato chiesto l’annullamento della deliberazione con cui il Direttore Generale di una ASL ha provveduto alla stabilizzazione di personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, con conseguente risarcimento in forma specifica del danno subito per l’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa e richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della norma nella parte in cui esclude i contratti di somministrazione dalle procedure di stabilizzazione.

I giudici capitolini dichiarano inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione ma offrono un quadro interpretativo molto utile che consente di avere chiara la differenza radicale tra le due tipologie di procedure previste dall’art. 20:

  • quelle regolate dal comma 1 consentono di assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, personale non dirigenziale che possegga tutti i requisiti ivi elencati (risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124/2015 con contratti a tempo determinato; sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali; abbia maturato al 31 dicembre 2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni); queste stabilizzazioni richiedono il solo accertamento dei requisiti di accesso in capo agli interessati, senza che sussista lo spazio per l’apertura di procedure selettive e per la formazione di graduatorie né per la formulazione di valutazioni discrezionali;
  • quelle regolate dal comma 2 richiedono invece una procedura concorsuale vera e propria, ancorché riservata in misura non superiore al 50% dei posti disponibili al personale non dirigenziale che risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile e abbia maturato i tre anni di contratto.

Le due tipologie di stabilizzazioni risultano dunque radicalmente diverse, tanto da comportare una conseguente distinzione di giurisdizione, posto che il discrimine è da individuare nel fatto se il contratto di lavoro sia generato da una procedura concorsuale o meno: nel primo caso la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, nel secondo la cognizione è del giudice civile.

Le stabilizzazioni di cui al comma 1 dell’art. 20, afferma il Tar Lazio, sono ascrivibili a questa seconda ipotesi, in quanto hanno ad oggetto stabilizzazioni da espletare sulla base di determinati requisiti di accesso ed elementi preferenziali già determinati e oggettivamente verificabili, senza lo svolgimento di valutazioni comparative di natura concorsuale.

14 febbraio 2019

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×