Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Nozione di “appartenenza” del veicolo ai fini della confisca
Servizi Comunali Sequestro veicoliApprofondimento di Marco Massavelli
Nozione di “appartenenza” del veicolo ai fini della confisca
Marco Massavelli
La nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.
E’ il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29 ottobre 2018, n. 49388.
Il caso riguarda l’accertamento della contravvenzione di cui all’articolo 187, comma 8, codice della strada: il conducente di un veicolo si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di stupefacenti, e quindi era stato denunciato, con applicazione delle previste sanzioni amministrative accessorie, e cioè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
E’ d’obbligo precisare che l’articolo 224-ter, codice della strada, recante “Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato”, prescriva, al comma 1, che nelle ipotesi di reato (quale è quella di cui all’articolo 187, comma 8, codice della strada) per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della, confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis (custode-acquirente).
In fase processuale, però, non era stata disposta la confisca del veicolo che era condotto nell'occasione del controllo da parte dell'imputato, in quanto, secondo il giudice, gli articoli 187, comma 8, e 186, comma 7, codice della strada, richiamano l'articolo 186, comma 2, lett. c), che "non prevede la confisca del veicolo se di proprietà del reo, ma letteralmente prevede "sempre" la confisca, salvo che il veicolo "appartenga a persona estranea al reato" [...]".
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso, precisando che, in effetti, il Tribunale, ha omesso di fare applicazione dell'articolo 186, comma 2, lett c), codice della strada, espressamente richiamato dagli articoli.187, comma 8, e 186, comma 7, codice della strada.
Per quanto concerne in particolare la confisca del veicolo, il Collegio precisa che l'accertamento al fine dell’applicazione della confisca presuppone che il veicolo non "appartenga a persona estranea alla violazione": al riguardo, però, si osserva che "In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma secondo, lett. c) del codice della strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali" (Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016), e che il possesso o la detenzione non occasionali, evidentemente, implicano accertamenti di fatto che possono andare ben oltre la mera consultazione di un documento.
Ai fini dell’applicazione della confisca, e, per quanto concerne l’attività della polizia giudiziaria, dell’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo, nell’immediatezza dell’accertamento del reato, è necessario, sì, verificare, dal documento di circolazione, chi sia il proprietario/intestatario del documento, ma effettuare ulteriori accertamenti, in relazione al concreto possesso ed utilizzo, in via continuativa, del veicolo, per poter sostenere, con ragionevole certezza, nell’annotazione sull’attività di indagine, ex articolo 357, codice procedura penale, che il veicolo è di proprietà di un soggetto estraneo alla violazione, ma, di fatto, appartiene, al soggetto autore della violazione, in quanto nella sua unica e continuativa disponibilità.
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