Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Il concetto di abitazione principale ai fini ICI/IMU
Servizi Comunali ICI IMUApprofondimento di Giovambattista Palumbo
IL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI ICI/IMU
Giovambattista Palumbo
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4130 del 12/02/2019, ha chiarito il concetto di abitazione principale ai fini Ici/Imu. Nel caso di specie, il contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa ad un avviso d'accertamento Ici 2010, per il mancato riconoscimento dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale. Il contribuente, per quanto di interesse, deduceva, in particolare, il vizio di violazione di legge dell'art. 8, co. 2, del Dlgs. n. 504/92 e dell'art. 1 del D.L. n. 93/08, in quanto, a suo avviso erroneamente, i giudici d'appello avevano disconosciuto il diritto alla detrazione, prevista, per l'abitazione principale, per i coniugi residenti e dimoranti in distinti immobili dello stesso Comune, anche se la restante parte del nucleo familiare era rimasto residente nell'immobile oggetto di controversia. Secondo la Suprema Corte, la censura era infondata. Evidenziano infatti i giudici di legittimità che, in tema di Ici, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 del Dlgs. n. 504 del 1992, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (cfr. Cass., Ord. nn. 15444/17, 12299/17, 13062/17, 12050/10), laddove le agevolazioni fiscali sono notoriamente di stretta interpretazione e richiedono, per essere riconosciute, la sussistenza dei presupposti previsti tassativamente. E, nel caso di specie, la CTR aveva accertato che l'abitazione oggetto dell'atto impositivo non costituiva, nell'anno in contestazione, dimora abituale non solo propria, ma anche del proprio nucleo familiare. Tanto premesso in ordine al caso in esame, in via più generale, si evidenzia che, come indicato in Circolari e Risoluzioni del Mef (vedi innanzitutto Circ. 3/DF del 18.05.2012), per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, avendo voluto il legislatore collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare, unificando il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, ed individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente.
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