Approfondimento di Giovambattista Palumbo

Il concetto di abitazione principale ai fini ICI/IMU

Servizi Comunali ICI IMU
di Palumbo Giovambattista
19 Febbraio 2019

Approfondimento di Giovambattista Palumbo                                                                        

IL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI ICI/IMU

Giovambattista Palumbo

 

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4130 del 12/02/2019, ha chiarito il concetto di abitazione principale ai fini Ici/Imu. Nel caso di specie, il contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa ad un avviso d'accertamento Ici 2010, per il mancato riconoscimento dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale. Il contribuente, per quanto di interesse, deduceva, in particolare, il vizio di violazione di legge dell'art. 8, co. 2, del Dlgs. n. 504/92 e dell'art. 1 del D.L. n. 93/08, in quanto, a suo avviso erroneamente, i giudici d'appello avevano disconosciuto il diritto alla detrazione, prevista, per l'abitazione principale, per i coniugi residenti e dimoranti in distinti immobili dello stesso Comune, anche se la restante parte del nucleo familiare era rimasto residente nell'immobile oggetto di controversia. Secondo la Suprema Corte, la censura era infondata. Evidenziano infatti i giudici di legittimità che, in tema di Ici, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 del Dlgs. n. 504 del 1992, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (cfr. Cass., Ord. nn. 15444/17, 12299/17, 13062/17, 12050/10), laddove le agevolazioni fiscali sono notoriamente di stretta interpretazione e richiedono, per essere riconosciute, la sussistenza dei presupposti previsti tassativamente. E, nel caso di specie, la CTR aveva accertato che l'abitazione oggetto dell'atto impositivo non costituiva, nell'anno in contestazione, dimora abituale non solo propria, ma anche del proprio nucleo familiare. Tanto premesso in ordine al caso in esame, in via più generale, si evidenzia che, come indicato in Circolari e Risoluzioni del Mef (vedi innanzitutto Circ. 3/DF del 18.05.2012), per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, avendo voluto il legislatore collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare, unificando il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, ed individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente.

14 febbraio 2019

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×