Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Nuovo regolamento della Puglia sulle varianti urbanistiche del SUAP
Servizi Comunali Attività ediliziaApprofondimento di Pippo Sciscioli
Nuovo regolamento della Puglia sulle varianti urbanistiche del SUAP
Pippo Sciscioli
E’ il quarto regolamento per la Puglia sul Suap in vent’anni.
La Regione si segnala come la più attiva in Italia ad aggiornare la propria strumentazione normativa in tema di Supa ed, in particolare, un articolo molto controverso del dpr 160/10, il regolamento nazionale sullo sportello unico per le attività produttive.
Stiamo parlando dell’art.8 che dà la possibilità ai Comuni di approvare progetti di impianti produttivi di iniziativa produttiva in variante al piano regolatore generale secondo un procedimento semplificato ed accelerato, in deroga al normale iter di una variante urbanistica di cui alla L. 1150/1942 ed alle relative norme attuative regionali.
L’Art.8 testualmente recita: “Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore”.
Una norma con pochi e sfuggenti paletti per i Comuni, che provoca il rischio di legittimare iniziative imprenditoriali finalizzate non già ad insediare realmente complessi produttivi in zone industriali inesistenti o asfittiche, bensì vere e proprie manovre speculative.
Quindi, dopo quelli del 2000, 2007, 20011, la Puglia licenzia il nuovo regolamento contenuto nella D.G.R. 2332 del 10 dicembre 2018, aggiornato fra gli altri al d.lgs. 127/2016 in tema di conferenza di servizi.
Questii capisaldi:
14 febbraio 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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