Approfondimento di Pippo Sciscioli

Nuovo regolamento della Puglia sulle varianti urbanistiche del SUAP

Servizi Comunali Attività edilizia
di Sciscioli Pippo
18 Febbraio 2019

Approfondimento di Pippo Sciscioli                                                                    

Nuovo regolamento della Puglia  sulle varianti urbanistiche del SUAP

Pippo Sciscioli

E’ il quarto regolamento per la Puglia sul Suap in  vent’anni.

La Regione si segnala come la più attiva in Italia ad aggiornare la propria strumentazione normativa  in tema di Supa ed, in particolare, un articolo molto controverso del dpr 160/10, il regolamento nazionale sullo sportello unico per le attività produttive.

Stiamo parlando dell’art.8 che dà la possibilità ai Comuni di approvare progetti di impianti produttivi di iniziativa produttiva in variante al piano regolatore generale secondo un procedimento semplificato ed accelerato, in deroga al normale iter di una variante urbanistica di cui alla L. 1150/1942 ed alle relative norme attuative regionali.

L’Art.8 testualmente recita: “Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella  sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore”.

Una norma con pochi e sfuggenti paletti per i Comuni, che provoca il rischio di legittimare iniziative imprenditoriali   finalizzate non già ad insediare realmente complessi produttivi in zone industriali inesistenti o asfittiche, bensì vere e proprie manovre speculative.

Quindi, dopo quelli del 2000, 2007, 20011, la Puglia licenzia il nuovo regolamento contenuto nella D.G.R. 2332 del 10 dicembre 2018, aggiornato fra gli altri al d.lgs. 127/2016 in tema di conferenza di servizi.

Questii capisaldi:

  1. Le varianti urbanistiche puntuali costituiscono un’eccezione e non la regola;
  2. Non possono essere utilizzate per insediare medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, quelle cioè oltre i 2500 mq. di superficie di vendita;
  3. Non è possibile con la variante urbanistica superare vincoli sovracomunali, per esempio di competenza della Soprintendenza o dell’autorità di Bacino o del Parco Nazionale
  4. Sono invocabili solo in caso di inesistenza o insufficienza di aree industriali;
  5. L’insufficienza deve essere giustificata dall’imprenditore secondo parametri oggettivi e non soggettivi e cioè di convenienza. In sostanza va dimostrato che per quel tipo di insediamento- contraddistinto da particolari e infungibili caratteristiche realizzative e di svolgimento del ciclo produttivo- le aree industriali esistenti non sono idonee: per esempio, si pensi ad un’azienda che produce vagoni ferroviari che, per forza di cose, deve essere allocata nei pressi di una stazione ferroviaria;
  6. In caso di ampliamento di un’azienda esistente, si prescinde dalla dimostrazione dell’inesistenza o insufficienza di aree industriali; diversamente non sarebbe in concreto applicabile il meccanismo derogatorio, costringendosi un’azienda già insediata, ma che necessita di nuovi spazi, a trasferirsi altrove;
  7. Va dimostrato il concorrente interesse pubblico per il Comune dell’intervento privato, per esempio attestato da un potenziamento delle opere di urbanizzazione dell’area di intervento che si accollerebbe il privato;
  8. Per il completamento della procedura occorre il parere obbligatorio e vincolante della Regione;
  9. Il Comune deve indicare, in sede di titolo edilizio autorizzativo a valle dell’approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale, un termine massimo di avvio dei lavori, a pena di decadenza della variante stessa, oltre ad una serie di prescrizioni a  tutela dell’interesse pubblico sotteso alla variante stessa;
  10. Con l’art.8 dpr 160/10 si approva un progetto e non un piano: quindi eventuali modifiche volumetriche o plano volumetriche o di attività produttiva l’imprenditore dovrà presentare una nuova richiesta di variante urbanistica.

14 febbraio 2019

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