TAR Lombardia, Milano, Sezione IV - Sentenza 11 gennaio 2019, n. 45
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Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 45 dell' 11 gennaio 2019 ha affermato che la disciplina dell’accesso agli atti in materia di appalti che si rinviene nell’art. 53 del D. Leg.vo n. 50/2016 non configura una disciplina speciale tale da escludere definitivamente l’accesso civico agli atti di gara: questo potrà essere temporaneamente vietato, nei limiti in cui ciò è previsto dal medesimo art. 53, comma 2, e dunque fino a che questa non sarà terminata, ma non escluso definitivamente, se non per quanto stabilito da altre disposizioni, e così, prima di tutte, dalla chiara previsione dell’art. 5, comma 2, D. Leg.vo n. 33/2013. Ne consegue l'illegittimità del diniego dell'accesso non adeguatamente motivato perchè fondato sul mero richiamo della norma contenuta nell'art. 5-bis, comma 2, D. Leg.vo n. 33/2013, senza un preciso riferimento alle circostanze impeditive dell'accesso civico. Tale pronuncia si pone in contrasto con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa che nega l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti della procedura di gara
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
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