Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Accertamenti TARSU, termini legati
Servizi Comunali TARIApprofondimento di Sergio Trovato
ACCERTAMENTI TARSU, TERMINI LEGATI
ALLA DATA DI OCCUPAZIONE
Sergio Trovato
La Cassazione cambia idea sui termini di decadenza per la notifica degli accertamenti Tarsu. Mentre con l’ordinanza 18499/2017 ha sostenuto che il comune ha 6 anni di tempo per accertare l’omessa presentazione della dichiarazione Tarsu, poiché il termine quinquennale per l’accertamento d’ufficio decorre dal 20 gennaio successivo rispetto a quando il contribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia dei locali occupati, con l’ordinanza 3058 del 1° febbraio 2019 ha invece precisato che il termine più ampio si applica solo se l’occupazione è avvenuta dopo il 20 gennaio successivo all’anno d’imposta. Qualora, invece, l’immobile sia stato occupato prima del 20 gennaio, il potere di accertamento deve essere esercitato entro 5 anni dall’occupazione.
Per i giudici di legittimità, l’assunto del comune secondo il quale, atteso l’obbligo di presentare la denuncia Tarsu entro il 20 gennaio 2005, il termine per l’accertamento scadeva il 31 dicembre 2010, avrebbe potuto “ritenersi fondato solo qualora risultasse accertato che la società ha occupato il locale soggetto a tassazione in data successiva al 20 gennaio 2004”. Secondo la Cassazione, occorre differenziare “il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva”. Nel primo caso, in cui la dichiarazione doveva essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno appena iniziato, il termine di decadenza quinquennale “decorre dal medesimo anno, mentre solo nel secondo caso esso decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo”. Pertanto va escluso, “stante la chiarezza testuale del dato normativo, che il termine del 20 gennaio sia sempre riferito all’anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell’imposta dovevano essere effettuati”. In effetti, secondo quanto stabilito dall’articolo 70 del decreto legislativo 507/1993, i soggetti che occupavano locali e aree erano tenuti a presentare la dichiarazione Tarsu entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione.
Bisogna ricordare che con la Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 161, legge 296/2006) il termine di decadenza quinquennale, già previsto per l’Ici, è stato esteso a tutti i tributi locali e, quindi, anche alla tassa rifiuti. Per quest’ultima entrata gli avvisi di accertamento d’ufficio dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Con quest’ultima pronuncia del 2019 la Cassazione, in presenza delle stesse parti e della stessa questione, ha cambiato rotta smentendo quanto affermato in precedenza, dando luogo a un contrasto tra giudicati. Con l’ordinanza del 2017, infatti, aveva stabilito che il comune di Arcore avesse emanato correttamente l’avviso di accertamento per l’anno 2003 entro il 2009, poiché la società contribuente ex lege avrebbe dovuto presentare la denuncia Tarsu entro il 20 gennaio 2004.
Nell’ordinanza 3058 vengono richiamate le pronunce precedenti del 2016 (12795/2016 e 22224/2016), anziché quella del 2017 (18499), che è di segno contrario. Dal combinato disposto delle due pronunce, emerge che la stessa amministrazione comunale per lo stesso contribuente e per le due diverse annualità (2003 e 2004) avrebbe dovuto emanare gli avvisi di accertamento sempre entro il 2009, entro 6 anni per il 2003 e entro 5 anni per il 2004. Fermo restando che l’ente non aveva indicato la data dell’occupazione dell’immobile neppure per il 2003.
Infine, va rilevato che la pessima formulazione della norma sopra citata (articolo 70) porta a concludere che il contribuente aveva a disposizione circa un anno o solo pochi giorni per presentare la dichiarazione Tarsu, a seconda che l’occupazione fosse avvenuta prima o dopo il 20 gennaio dell’anno d’imposta.
9 febbraio 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: